Corte costituzionale

Sentenza n. 126/2025

Corte cost., sent. 24 luglio 2025, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/2025
Data di deposito
24 luglio 2025
Data di decisione
11 giugno 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Luciani
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 2, legge della Regione siciliana n. 6 del 2 aprile 2024
  • art. 2, comma 3, legge della Regione siciliana n. 10 del 5 luglio 2004

Parametri

  • art. 9, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 14, comma 1, lett. f), statuto regione Sicilia
  • art. 14, comma 1, lett. n), statuto regione Sicilia
  • art. 5, comma 1, lett. l) bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • Parte seconda, Allegato IV, punto 8, lett. t),, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Massime

Massima n. 46977

In materia di ricorsi in via principale l’onere del rispetto delle norme processuali è particolarmente pregnante, cosicché l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi, avendo il ricorrente l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva. (Precedenti: S. 106/2025 - mass. 46899; S. 28/2025 - mass. 46668; S. 169/2024 - mass. 46422; S. 25/2023 - mass. 45698; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 170/2021 - mass. 44135; S. 279/2020 - mass. 43135).Nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione a statuto speciale o di una Provincia autonoma, la mancata indicazione delle competenze statutarie, come più volte affermato, non inficia di per sé l’ammissibilità della questione qualora siano evocate disposizioni statali espressione di competenze trasversali configurabili, quindi, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni speciali. Pertanto, il mancato confronto con le competenze statutarie determina l’inammissibilità del ricorso solo laddove tale omissione sia radicale. Nondimeno, nei giudizi principali di legittimità costituzionale aventi a oggetto leggi di regioni a statuto speciale o di province autonome, la precisa identificazione delle attribuzioni conferite dal relativo statuto di autonomia è necessaria qualora lo stesso ricorrente lamenti la violazione dello statuto medesimo in riferimento a una specifica materia ivi disciplinata, poiché in questo caso si tratta della corretta individuazione del contenuto del parametro pertinente. (Precedenti: S. 28/2025 - mass. 46668; S. 23/2022 - mass. 44497).

Massima n. 46978

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s), Cost. e in relazione all’art. 14, primo comma, lett. f) e n), dello statuto della Regione siciliana nonché all’art. 5, comma 1, lett. l-bis), e punto 8, lett. t), dell’Allegato IV alla Parte seconda cod. ambiente, dell’art. 14, comma 2, della legge reg. siciliana n. 6 del 2024, il quale, sostituendo il comma 3 dell’art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004 in materia di procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, prevede che le istanze di variante a tali autorizzazioni sono considerate modifiche o estensioni non sostanziali e, quindi, non necessitano della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA). Il ricorrente non ha individuato con la puntuale chiarezza richiesta per il giudizio in via principale il testo normativo sul quale la censura di legittimità costituzionale si appunta né si è compiutamente misurato con il vero contenuto della previsione normativa impugnata, del cui riferimento alle modifiche sostanziali avrebbe dovuto chiarire portata ed effetti procedimentali, nel contesto della considerazione delle esigenze ambientali alla cui protezione è funzionalizzato il riconoscimento allo Stato della potestà legislativa esclusiva. È evidente, infatti, che l’elencazione da parte della legge regionale di modifiche da considerare comunque “sostanziali” non equivale affatto all’indicazione di modifiche da considerare comunque “non sostanziali”. Nemmeno la descrizione dell’articolazione del procedimento, rinvenibile nel ricorso, corrisponde esattamente all’attuale contenuto della norma impugnata. Né si prende in considerazione l’esatto contenuto del nuovo comma 3-ter dell’art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004. Il segnalato errore prospettico è dunque decisivo nell’economia argomentativa del ricorso, che manca di dimostrare sia che pur in forza della nuova costruzione procedimentale si determina il lamentato automatismo, sia che l’aver previsto un elenco di modifiche da considerarsi ex lege “sostanziali” (in quanto tali da sottoporre comunque a verifica di assoggettabilità a VIA) è pregiudizievole per il bene ambiente e risulta lesivo delle attribuzioni costituzionali dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei), promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione all'art. 14, primo comma, lettere f) e n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché all'art. 5, comma 1, lettera l-bis), e punto 8, lettera t), dell'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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