Corte costituzionale
Sentenza n. 123/2025
Corte cost., sent. 24 luglio 2025, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/2025
- Data di deposito
- 24 luglio 2025
- Data di decisione
- 9 giugno 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 85, comma 2, ter, decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 46938
Il principio di retroattività della legge più favorevole in materia penale ha un duplice, e concorrente, fondamento: uno, di matrice domestica, riconducibile al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nel cui alveo confluivano, prima delle sentenze “gemelle” n. 348 e n. 349 del 2007, anche gli obblighi internazionali derivanti dagli artt. 15, comma 1, PIDCP e 49, par. 1, CDFUE, quali criteri interpretativi delle garanzie costituzionali; e l’altro – di origine internazionale, ma avente ora ingresso nell’ordinamento attraverso l’art. 117, primo comma, Cost. – riconducibile all’art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo nonché alle citate norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia. Tale principio è, invece, estraneo alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma, Cost., il quale sancisce il distinto principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, finalizzato a tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. (Precedenti: S. 176/2024 - mass. 46435; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 394/2006 - mass. 46435; S. 393/2006 - mass. 30799; S. 349/2007 - mass. 31727; S. 348/2007 - mass. 31715; S. 15/1996).Il principio di eguaglianza, quale fondamento del principio di retroattività della lex mitior impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice, giacché non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve). Lo stesso principio sottende, inoltre, il diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato che, a sua volta, richiama la garanzia della proporzione del quantum e dell’an della reazione sanzionatoria rispetto al reato, secondo la valutazione del legislatore e, pertanto, della comunità politica che si esprime attraverso la legge, nel momento in cui la pena viene concretamente irrogata. (Precedenti: S. 176/2024 - mass. 46435; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 394/2006 - mass. 30804).Il principio di retroattività della lex mitior in materia penale non è assoluto e può subire deroghe da parte del legislatore, purché esse superino un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto si rivelino proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi stessi dotati di rango costituzionale. (Precedenti: S. 176/2024 - mass. 46435; S. 278/2020; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793).
Massima n. 46939
Le modificazioni del regime di procedibilità di un delitto sono sottoposte ai principi costituzionali che regolano la successione delle leggi penali nel tempo e cioè al divieto di applicazione retroattiva delle modifiche sfavorevoli al reo e all’applicazione retroattiva delle modifiche a lui più favorevoli.Le disposizioni che prevedono il regime di procedibilità a querela dei delitti hanno natura mista, sostanziale e processuale, dal momento che la querela costituisce al tempo stesso condizione di procedibilità e di punibilità. (Precedente: O. 106/2024 - mass. 46199).
Massima n. 46940
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), in quanto richiamato dall’art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 (c.d. decreto “correttivo” della riforma Cartabia), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d’ufficio per il delitto di atti persecutori (divenuto procedibile a querela con la riforma) connesso con il delitto di danneggiamento commesso, prima della data di entrata in vigore del “correttivo”, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede e nella parte in cui non prevede che, relativamente al delitto di atti persecutori, i termini previsti dall’art. 85, commi 1 e 2, della riforma Cartabia per la presentazione della querela e per l’acquisizione della stessa da parte dell’autorità giudiziaria decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione, censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., presenta carattere innovativo e derogatorio rispetto al meccanismo previsto dal regime codicistico – per cui il mutamento del regime di procedibilità del reato connesso si riverbera sul regime di procedibilità dell’altro – in quanto stabilisce la perpetuatio della procedibilità d’ufficio del delitto di atti persecutori connesso con il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, successivamente divenuto procedibile a querela. Nel derogare al principio di retroattività della legge penale più favorevole la disposizione non supera il vaglio positivo di ragionevolezza in quanto comporta il sacrificio dell’interesse dell’imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo successivamente nonché all’applicazione di una disciplina attualmente proporzionata al complesso degli interessi in gioco, senza che lo stesso sia funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale. Anzi, la persona offesa rischia di subire un pregiudizio dalla disciplina dal momento che il regime ordinario fa salvo il suo eventuale interesse a non far emergere aspetti della vita privata nel processo penale né emergono altri apprezzabili interessi collettivi. Il ripristino della regola generale comporta la necessità di assicurare alle persone offese la facoltà di proporre la querela stessa per cui, essendo scaduti i termini stabiliti in tal senso dalla riforma Cartabia, il nuovo dies a quo per il termine per la presentazione della querela e per l’acquisizione della stessa da parte dell’autorità giudiziaria è individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale. (Precedenti: S. 64/1998 - mass. 23942; S. 27/1973 - mass. 6597).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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