Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2025
Corte cost., sent. 22 luglio 2025, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2025
- Data di deposito
- 22 luglio 2025
- Data di decisione
- 25 giugno 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 46814
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui non prevede, tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare (ANF), la situazione di convivenza more uxorio tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato, in aggiunta alla condizione di coniugio. Se la ratio generale dell’ANF è fornire un sostegno economico ai nuclei familiari bisognosi dei lavoratori subordinati, quella specifica della disposizione censurata è evitare che il beneficio sia erogato a un nucleo familiare comprendente lo stesso soggetto su cui ricade il peso economico della misura: il che si tradurrebbe in un “autofinanziamento” del datore di lavoro: pertanto essa non può ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. per il fatto di non assimilare il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell’ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto. Dunque, nella fase concessoria dell’ANF la convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, in coerenza con la scelta della legge n. 76 del 2016 di rimettere all’autonomia delle parti la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, per cui restano affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell’indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione. La manipolazione richiesta dal giudice a quo implicherebbe un’incongruenza nel sistema, perché la convivenza rileverebbe solo ai fini della perdita dell’assegno, ma non della sua concessione e quantificazione. (Precedenti: S. 182/2024 - mass. 46540; S. 148/2024 - mass. 46369; S. 213/2016 - mass. 39067; S. 140/2009 - mass. 33390; S. 86/2009 - mass. 33259; S. 8/1996 - mass. 22085; S. 559/1989 - mass. 14858; S. 404/1988 - mass. 13690; S. 237/1986 - mass. 12592; O. 7/2010 - mass. 34246).
Massima n. 46815
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento all’art. 38 Cost., dell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui non prevede, tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare (ANF), la situazione di convivenza more uxorio tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato, in aggiunta alla condizione di coniugio. La questione ha carattere ancillare rispetto a quella relativa all’art. 3 Cost., pure non fondata: la mancata esclusione dell’ANF in caso di convivenza di fatto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro è, in realtà, giustificata dal fatto che, nella disciplina dell’ANF, il nucleo non include il convivente di fatto del lavoratore, salvo il caso di stipulazione del contratto di convivenza. La norma censurata è, dunque, coerente con la disciplina generale dell’ANF, che a sua volta tiene conto del diverso assetto dei rapporti economici in caso di coniugio e di convivenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost., dalla Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze