Corte costituzionale
Sentenza n. 117/2025
Corte cost., sent. 21 luglio 2025, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 117/2025
- Data di deposito
- 21 luglio 2025
- Data di decisione
- 23 giugno 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:117
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46948
L’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della politica criminale non equivale ad arbitrio dal momento che disposizioni che determinano il trattamento sanzionatorio, destinate a incidere sulla libertà personale dei destinatari, sono suscettibili di controllo da parte della Corte costituzionale per vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità: ciò vale anche per il concorso tra circostanze, il cui regime influisce certamente sulla determinazione della pena in concreto. (Precedente: S. 74/2025 - mass. 46752; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43897).Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto solo di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 46775; S. 38/1985 - mass. 10726).Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, disciplinato dall’art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma non possono determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 46775; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274).
Massima n. 46949
Il divieto di prevalenza di varie circostanze attenuanti specificamente individuate – quali quelle espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva ovvero inerenti alla persona del colpevole o attinenti alla collaborazione del reo post delictum – sulla recidiva reiterata è costituzionalmente illegittimo ove determini un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 47776; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 – mass. 45820; S. 94/2023 – mass. 45533; S. 143/2021 – mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711).La centralità del fatto oggettivo rispetto alla qualità soggettiva del colpevole, nella prospettiva di un “diritto penale del fatto”, conduce a escludere che aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosità dell’agente possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli nel giudizio di comparazione prevalenti rispetto al fatto oggettivo: pertanto, la recidiva reiterata, riflettendo i due citati aspetti della colpevolezza o pericolosità dell’agente e operando su un piano strettamente soggettivo, non può assumere un rilievo comparativamente prevalente rispetto al fatto oggettivo. (Precedenti: S. 56/2025; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39666; S. 251/2012 - mass. 36711).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata. La disposizione, censurata dai GUP dei Tribunali di Sassari e di Cagliari e della Corte di cassazione, prima sez. pen., vanifica irragionevolmente la funzione di “valvola di sicurezza” che è alla radice della citata addizione; inoltre, impedendo al giudice di applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell’offensività della condotta, viola anche il principio di eguaglianza. A fronte di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi, l’impossibilità per il giudice di ritenere prevalente l’attenuante in parola contraddice anche i principi di individualizzazione della pena, che richiede di tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, e della finalità rieducativa della pena, che deve orientare sia le scelte del legislatore nell’individuazione del trattamento sanzionatorio, sia le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in concreto; né risulta compatibile, infine, con il principio di proporzionalità della pena, idonea a tendere alla rieducazione del condannato, implicando lo stesso un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione e offesa). (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46778; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 68/2012 - mass. 36174).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze