Corte costituzionale
Sentenza n. 106/2025
Corte cost., sent. 10 luglio 2025, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/2025
- Data di deposito
- 10 luglio 2025
- Data di decisione
- 6 maggio 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 27 del 8 luglio 2024
- art. 2, legge della Regione Calabria n. 27 del 8 luglio 2024
Parametri
Massime
Massima n. 46899
Sono dichiarate inammissibili, per genericità, non adeguatezza e insufficienza della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., degli artt. 1, comma 1, lett. b) – nella parte in cui, inserendo i commi 5 e 6 nell’art. 11 della legge reg. Calabria n. 25 del 2013, dispone che il personale dipendente di Azienda Calabria Verde, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell’Azienda medesima, è inquadrato in base al CCNL funzioni locali 2019-2021, nel profilo degli Operatori esperti, ove abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale nel periodo compreso fra il 26 ottobre e il 15 novembre 2023 o, successivamente, manifesti il suo interesse in tal senso – e 2. La lamentata violazione dell’art. 3 Cost., sebbene agevolmente riconducibile, dal tenore letterale del ricorso, a entrambe le disposizioni impugnate, appare indifferenziata, senza riferimenti allo specifico contenuto precettivo di nessuna delle due, nonché priva di adeguati argomenti a suo sostegno; resta oscuro e solo genericamente evocato, inoltre, il riferimento al restante e maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto delle Funzioni locali, asseritamente destinatario di un trattamento deteriore. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Calabria n. 27 del 2024, il ricorrente, lamentando la lesione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, contesta l’inquadramento degli operai addetti alla sorveglianza idraulico-forestale senza specificare né le ragioni per cui si dovrebbe continuare a dare seguito alla contrattazione collettiva di natura privatistica, piuttosto che a quella pubblicistica, né gli elementi a sostegno dell’applicabilità agli operai forestali di Azienda Calabria Verde dell’art. 7-bis del d.l. n. 120 del 2021, come conv., che si assume violato. Manca qualsivoglia menzione, in aggiunta, delle vicende giudiziarie all’origine delle disposizioni regionali impugnate, della peculiare evoluzione normativa che, sin da epoca risalente, ha contraddistinto le modalità di assunzione degli operai addetti alla sorveglianza idraulica da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici, così come della complessità della situazione determinatasi già all’indomani della privatizzazione del lavoro pubblico; nemmeno un minimo accenno viene fatto alle connesse, e non uniformi, indicazioni giurisprudenziali degli stessi giudici di legittimità, che rivelano l’assenza di un contesto normativo di riferimento chiaro e univoco. Infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Calabria n. 27 del 2024, il ricorrente, lamentando che la disposizione, nello stabilire l’applicazione del CCNL funzioni locali 2019-2021 ai dipendenti di Azienda Calabria Verde, determinerebbe inevitabilmente maggiori oneri finanziari, in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, non individua in alcun modo né i principi specificamente violati, né le norme interposte che dovrebbero contenerli, limitandosi ad affermare, in modo generico, che la disposizione impugnata determina un aumento della spesa regionale, senza denunciare l’eventuale violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle maggiori spese o dell’equilibrio di bilancio. Né sono forniti argomenti sufficienti a dimostrare la pretesa maggiore onerosità per il bilancio regionale derivante dall’applicazione del CCNL funzioni locali 2019-2021 rispetto al CCNL relativo agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, pur in presenza di indicazioni di segno opposto nei lavori preparatori della legge regionale. (Precedenti: S. 169/2024 - mass. 46422; S. 95/2024 - mass. 46134; S. 89/2024 - mass. 46185; S. 68/2024 - mass. 46156; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 71/2022 - mass. 44789; S. 244/2020 - mass. 43116).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), promosse, complessivamente, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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