Corte costituzionale
Sentenza n. 105/2025
Corte cost., sent. 10 luglio 2025, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/2025
- Data di deposito
- 10 luglio 2025
- Data di decisione
- 7 aprile 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:105
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46856
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione delle ipotesi astratte di reato e nella determinazione delle relative pene, nel rispetto del principio di proporzionalità e con il limite della non manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777, 46778; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 260/2022 - mass. 45211; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 62/2021 - mass. 43761).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 639 cod. pen., nella parte in cui prevede che il delitto di deturpamento o imbrattamento di cose altrui sia punito con una sanzione penale – anche quando il fatto non sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen., né abbia ad oggetto i beni di cui agli art. 635, secondo comma, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies cod. pen. – anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000, prevista per la fattispecie di danneggiamento semplice, di cui al testo previgente dell’art. 635, primo comma, cod. pen., trasformata in illecito civile dall’art. 4, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 7 del 2016. La scelta normativa censurata dal giudice a quo risponde all’esigenza di contrastare fenomeni di diffusa e intensificata illegalità, che si caratterizzano per l’offesa al decoro urbano – esigenza, quest’ultima, di natura collettiva, che è espressamente riconosciuta dall’ordinamento e che richiede una risposta sanzionatoria rigorosa. Seppure è vero che il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, toccando l’estetica del bene o la sua più superficiale consistenza, concerne un’offesa caratterizzata da effetti minori rispetto a quello di danneggiamento, in cui struttura e funzionalità vengono offese con effetti più incidenti sulla consistenza del bene attinto, il diverso trattamento riservato dal legislatore – nel mantenimento della rilevanza penale del “vecchio” danneggiamento aggravato e, invece, nell’espunzione dall’impianto codicistico della fattispecie base o semplice, con trasformazione in illecito civile, sanzionata pecuniariamente – trova riscontro nella dimensione collettiva del fenomeno penalmente rilevante e nell’esigenza di tutelare l’interesse sotteso e i plurimi beni attinti mediante una più severa risposta sanzionatoria. In questo senso, le nuove figure di reato di cui al d.l. n. 48 del 2025, come conv., o, ancor prima, l’equiparazione del bene immobile altrui ai mezzi di trasporto pubblici o privati, operata dall’art. 3, comma 3, lett. b, della legge n. 94 del 2009, indicano che la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura più come una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento, ma si pone come lesiva di un nuovo interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell’estetica avente autonoma e distinta rilevanza penale. A fronte del vigente quadro normativo, pertanto, un intervento nel senso auspicato dal rimettente comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, come tale precluso alla Corte costituzionale, perché sarebbe volto a isolare profili solo patrimoniali all’interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, con conseguente superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale). (Precedente: S. 259/2021 - mass. 44434).
Massima n. 46857
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 639, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio del reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui, aggravato ai sensi del secondo comma, anziché la perseguibilità a querela della persona offesa, come previsto per il danneggiamento. Analogamente alla disciplina sostanziale, anche sul piano procedurale un intervento della Corte sarebbe precluso dal consolidamento normativo di una fattispecie unitaria che si riferisce ad aspetti patrimoniali inerenti a una pluralità di beni, a fronte della quale sarebbe necessario un complessivo riassetto che determinerebbe il superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 639 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 639, quinto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze