Corte costituzionale
Ordinanza n. 63/2025
Corte cost., ord. 2 maggio 2025, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 63/2025
- Data di deposito
- 2 maggio 2025
- Data di decisione
- 7 aprile 2025
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:63
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46731
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. ord. Napoli, nona sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 649 cod. pen. Le oscillanti formulazioni del petitum, il carattere altalenante dei vari passaggi dell’ordinanza, l’inestricabile sovrapposizione dei percorsi motivazionali a sostegno delle censure, anche nei riferimenti ai parametri evocati e alla fattispecie indicata quale tertium comparationis (maltrattamenti contro familiari o conviventi), non chiariscono se oggetto delle questioni sollevate sia la causa di non punibilità stabilita nel primo comma della disposizione censurata, ovvero il regime di punibilità a querela di cui al secondo. Le ambiguità non si lasciano sciogliere nemmeno sulla base dell’esame del fatto storico contestato all’imputato, che consiste in una circonvenzione di persone incapaci asseritamente commessa da uno dei figli (imputato), contro la madre (persona offesa del reato), la quale sarebbe stata indotta ad alienare a terzi un proprio immobile con danno patrimoniale provocato all’altro figlio, qualificato in ordinanza non quale persona offesa del delitto di circonvenzione, bensì quale mero danneggiato dal reato, e come tale legittimato a costituirsi parte civile, ma non a proporre querela. Né risulta agevole, infine, cogliere il senso degli insistiti riferimenti al regime di procedibilità d’ufficio o a querela, con riferimento a un caso di specie nel quale il fatto, in radice, non sarebbe comunque punibile, in quanto commesso in danno di un ascendente. (Precedenti: S. 161/2017 - mass. 41389; S. 102/2016 - mass. 38855; S. 247/2015 - mass. 38635; S. 244/2011 - mass. 35811; O. 54/2018 - mass. 39930; O. 369/2006 - mass. 30758; O. 373/2004 - mass. 28891).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, nona sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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