Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/2025

Corte cost., ord. 2 maggio 2025, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
63/2025
Data di deposito
2 maggio 2025
Data di decisione
7 aprile 2025
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:63

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46731

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere oscuro, confuso o contraddittorio della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. ord. Napoli, nona sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 649 cod. pen. Le oscillanti formulazioni del petitum, il carattere altalenante dei vari passaggi dell’ordinanza, l’inestricabile sovrapposizione dei percorsi motivazionali a sostegno delle censure, anche nei riferimenti ai parametri evocati e alla fattispecie indicata quale tertium comparationis (maltrattamenti contro familiari o conviventi), non chiariscono se oggetto delle questioni sollevate sia la causa di non punibilità stabilita nel primo comma della disposizione censurata, ovvero il regime di punibilità a querela di cui al secondo. Le ambiguità non si lasciano sciogliere nemmeno sulla base dell’esame del fatto storico contestato all’imputato, che consiste in una circonvenzione di persone incapaci asseritamente commessa da uno dei figli (imputato), contro la madre (persona offesa del reato), la quale sarebbe stata indotta ad alienare a terzi un proprio immobile con danno patrimoniale provocato all’altro figlio, qualificato in ordinanza non quale persona offesa del delitto di circonvenzione, bensì quale mero danneggiato dal reato, e come tale legittimato a costituirsi parte civile, ma non a proporre querela. Né risulta agevole, infine, cogliere il senso degli insistiti riferimenti al regime di procedibilità d’ufficio o a querela, con riferimento a un caso di specie nel quale il fatto, in radice, non sarebbe comunque punibile, in quanto commesso in danno di un ascendente. (Precedenti: S. 161/2017 - mass. 41389; S. 102/2016 - mass. 38855; S. 247/2015 - mass. 38635; S. 244/2011 - mass. 35811; O. 54/2018 - mass. 39930; O. 369/2006 - mass. 30758; O. 373/2004 - mass. 28891).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, nona sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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