Corte costituzionale
Ordinanza n. 169/2025
Corte cost., ord. 21 novembre 2025, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 169/2025
- Data di deposito
- 21 novembre 2025
- Data di decisione
- 20 ottobre 2025
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Roberto Nicola Cassinelli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 16, legge della Regione siciliana n. 28 del 18 novembre 2024
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-sexies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 17, comma 1, lett. b), statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 80, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 46970
Ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della controparte, comporta l’estinzione del processo (Precedenti: O. 38/2023 - mass. 45345; O. 44/2022 - mass. 44541).(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché in relazione agli artt. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 e 17, primo comma, lett. b, statuto spec. – aventi ad oggetto l’art. 28, comma 16, della legge reg. siciliana n. 28 del 2024, che prevede l’adeguamento tariffario in favore delle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, delle comunità terapeutiche assistite, delle residenze sanitarie assistenziali e dei centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7% a valere sui fondi del servizio sanitario regionale. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in ragione della sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata – ad opera dell’art. 9, comma 5, della legge della reg. siciliana n. 29 del 2025 – e della relativa mancata applicazione medio tempore, con conseguente venir meno dell’interesse a ricorrere).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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