Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/2025

Corte cost., ord. 21 novembre 2025, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
169/2025
Data di deposito
21 novembre 2025
Data di decisione
20 ottobre 2025
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Roberto Nicola Cassinelli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 16, legge della Regione siciliana n. 28 del 18 novembre 2024

Parametri

  • art. 81, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 8-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 8-sexies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 17, comma 1, lett. b), statuto regione Sicilia
  • art. 2, comma 80, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 46970

Ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della controparte, comporta l’estinzione del processo (Precedenti: O. 38/2023 - mass. 45345; O. 44/2022 - mass. 44541).(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché in relazione agli artt. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 e 17, primo comma, lett. b, statuto spec. – aventi ad oggetto l’art. 28, comma 16, della legge reg. siciliana n. 28 del 2024, che prevede l’adeguamento tariffario in favore delle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, delle comunità terapeutiche assistite, delle residenze sanitarie assistenziali e dei centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7% a valere sui fondi del servizio sanitario regionale. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in ragione della sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata – ad opera dell’art. 9, comma 5, della legge della reg. siciliana n. 29 del 2025 – e della relativa mancata applicazione medio tempore, con conseguente venir meno dell’interesse a ricorrere).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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