Corte costituzionale
Sentenza n. 8/2024
Corte cost., sent. 23 gennaio 2024, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/2024
- Data di deposito
- 23 gennaio 2024
- Data di decisione
- 5 dicembre 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge della Regione Puglia n. 14 del 3 aprile 1995
Parametri
Massime
Massima n. 45945
È necessario che lo scrutinio di legittimità costituzionale sia riferito ai parametri in vigore al momento dell’emanazione della normativa regionale, per cui sono inammissibili le questioni sollevate senza motivare in ordine alle ragioni per le quali si ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all’adozione della legge regionale censurata. (Precedenti: S. 52/2022 - mass. 44536; S. 130/2015 - mass. 38455; S. 62/2012).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, nella parte in cui richiede, quale requisito di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, «l’assenza di carichi pendenti». Il rimettente assume che la disposizione regionale denunciata sia riconducibile alla materia «professioni» e, pertanto, risulti censurabile per contrasto con l’evocato parametro costituzionale nella formulazione vigente; sennonché, non considera che la norma pugliese è anteriore alla riforma costituzionale del 2001 e non ha subito modifiche. Non adducendo alcun argomento al riguardo, risulta pregiudicata la motivazione posta a sostegno della non manifesta infondatezza e ciò si ripercuote sull’ammissibilità della questione in esame).
Massima n. 45946
La linea tendenziale dell’ordinamento è quella di ritenere che lo specifico presupposto di operatività di effetti extrapenali debba essere che l’accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario, sicché sia ravvisabile un nesso affidabile – quale riflesso del diritto dell’indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all’emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna – tra la possibile responsabilità penale e l’idoneità a svolgere determinate attività richiedenti particolari requisiti di moralità. (Precedente: S. 152/2022 - mass. 44846).
Massima n. 45947
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 41, primo comma, Cost., l’art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che deve essere allegata alla domanda di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, attesti l’assenza di carichi pendenti. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. quinta, contrasta sia con il principio di proporzionalità che con quello di ragionevolezza, perché impedisce la partecipazione all’esame suddetto in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale, senza alcuna connessione razionale tra il mezzo predisposto e il fine perseguito, finendo per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all’esame in questione. Tanto più che ciò risulta irragionevole rispetto a quanto previsto all’alinea successivo a quello denunciato, che disciplina specificamente anche le condanne, circoscrivendone, tuttavia, l’efficacia ostativa a quelle che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Infine, la disposizione censurata finisce anche per comprimere irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata, traducendosi in una indebita barriera all’ingresso nel mercato dei servizi in questione. (Precedenti: S. 7/20214 - mass. 3554; S. 161/2018 - mass. 40069).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame d'idoneità all'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente attesti «l'assenza di carichi pendenti»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2024
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo integrale
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