Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2024
Corte cost., sent. 30 aprile 2024, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2024
- Data di deposito
- 30 aprile 2024
- Data di decisione
- 19 marzo 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 1, decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 46169
Le valutazioni in ordine alla tempestività dell’azione presupposta, ove espressione di un vaglio non implausibile, spettano al rimettente. (Precedenti: S. 170/2018 – mass. 40142; S. 53/2017 – mass. 39726).Il riscontro dell’interesse ad agire è demandato alla valutazione del rimettente, ove sorretta da una motivazione non implausibile. (Precedenti: S. 193/2022 – mass. 44920; S. 240/2021 – mass. 44423).
Massima n. 46170
Il principio di imparzialità deve connotare l’azione dell’amministrazione pubblica. (Precedenti: S. 224/2020 - mass. 42758; S. 243/2005; S. 250/1993 - mass. 19638).
Massima n. 46171
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto. La disposizione censurata dal TAR Piemonte – in ragione della quale le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data nella quale si è verificato il fatto che vi ha dato luogo – viola il principio di eguaglianza; la retroattività giuridica nella qualifica, riconosciuta come trattamento più favorevole solo ai vice sovrintendenti nominati mediante selezione o concorso, determina infatti uno “scavalcamento” rispetto a chi già la possiede, per merito straordinario, da un momento anteriore. La disposizione viola anche il principio di imparzialità dell’azione amministrativa poiché, in ragione di tale meccanismo, l’amministrazione tratta in modo ingiustificatamente diverso situazioni simili, dando luogo a un trattamento meno favorevole per i vice sovrintendenti promossi per merito straordinario rispetto a quelli che successivamente hanno avuto accesso alla medesima qualifica per concorso. (Precedente: S. 224/2020 - mass. 42758).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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