Corte costituzionale

Sentenza n. 73/2024

Corte cost., sent. 26 aprile 2024, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/2024
Data di deposito
26 aprile 2024
Data di decisione
7 marzo 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 70 del 20 marzo 1975

Parametri

Massime

Massima n. 46122

In presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, il giudice a quo, pur essendo libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa ricostruzione, ha, in alternativa, la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali, senza che gli si possa imputare di non aver seguito una diversa interpretazione, più aderente ai parametri stessi, poiché la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o della Corte costituzionale. (Precedenti: S. 180/2021 - mass. 44153; S. 95/2020 - mass. 42968; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 191/2016 - mass. 39013).

Massima n. 46123

Spetta all’apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, né contrasta di per sé con il principio di eguaglianza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo. (Precedenti: S. 240/19 - mass. 40815; S. 104/18 - mass. 40767).

Massima n. 46124

L’art. 36 Cost. prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l’idoneità a garantire, in ogni caso, un’esistenza libera e dignitosa. Tale affermazione deve, tuttavia, essere coordinata con l’enunciazione secondo la quale lo scrutinio sulla conformità di una disciplina sulla retribuzione – e dunque anche sulla retribuzione differita – all’art. 36 Cost. non può essere svolto atomisticamente, dovendo investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso e non i singoli elementi che lo compongono, né le prestazioni accessorie. (Precedenti: S. 200/23 - mass. 45860; S. 130/2023 - mass. 45599; S. 27/22 - mass. 44596; S. 71/21 - mass. 43829; S. 159/19 - mass. 41049; S. 236/17 - mass. 42141; S. 96/16 - mass. 38843; S. 164/94 - mass. 20280; S. 243/93 - mass. 19631).

Massima n. 46125

Gli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un unicum e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti. Ciò che li distingue dagli altri dipendenti dell’ente pubblico è soltanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell’osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell’avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine. (Precedente: S. 33/2009 - mass. 33162).Le c.d. propine spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato sono di natura variabile perché dipendenti dalla sorte del contenzioso, hanno carattere premiale e non intaccano lo stipendio tabellare, che costituisce il nucleo del profilo retributivo della categoria interessata. (Precedenti: S. 128/22 - mass. 44943; S. 236/17 - mass. 42144).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, che – nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente diritto vivente –, non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell’indennità di anzianità a costoro spettante. La qualificazione oggetto di censura valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato, che deve essere inteso non come sinonimo di retribuzione, ma nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego. Tale nozione collima anche con le esigenze di uniformità e di razionalizzazione che permeano le previsioni che detta legge dedica al trattamento di quiescenza, e il suo carattere tassativo trova riscontro in altre discipline sui trattamenti di fine servizio anteriori alla privatizzazione del pubblico impiego. L’opzione interpretativa sottesa alla disposizione censurata non si espone dunque a rilievi di anacronismo soltanto perché, in un contesto ormai ispirato al paradigma privatistico e caratterizzato dal «dominio» della fonte collettiva, per i dipendenti assunti nel vigore del regime anteriore alla contrattualizzazione del lavoro pubblico continua ad applicarsi una disciplina di natura pubblicistica. Né merita accoglimento la questione con cui è dedotta la violazione del principio di eguaglianza, poiché il rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti – e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale – che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee. È, infine, da escludersi anche la dedotta violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 36 Cost.: la difesa in giudizio dell’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione, stante la natura premiale dei compensi in questione, che nel loro ammontare complessivo assumono una funzione remunerativa della complessiva produttività degli appartenenti al ruolo professionale legale dell’ente pubblico. Va inoltre ribadito che, in tale contesto normativo, spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto del principio di eguaglianza e delle garanzie sancite dall’art. 36 Cost., la base retributiva delle singole indennità di fine servizio nonché i modi e la misura delle stesse). (Precedenti: S. 244/2014 - mass. 38149; S. 278/1995 - mass. 21654; S. 251/74 - mass. 7464).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2024

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 6 febbraio 2024

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), «nella parte in cui non consente (in alcun modo) di considerare, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, la cd. "quota onorari" di cui all'art. 26, co.4, della stessa legge», promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro, con ordinanza del 5 aprile 2023, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Rilevato che la Federazione legali del parastato - FLEPAR è intervenuta ad adiuvandum per chiedere l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale;

che l'interveniente premette di essere un'associazione federale senza fine di lucro a carattere sindacale il cui scopo è quello di tutelare la dignità, l'autonomia professionale, lo stato giuridico, nonché i diritti economici dei legali delle associazioni aderenti, di essere costantemente presente nello svolgimento delle trattative con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e di aver sottoscritto diversi contratti collettivi nazionali;

che FLEPAR ricorda che la giurisprudenza costituzionale esclude che l'interesse degli enti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria connesso agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti possa legittimare alla partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale;

che la stessa associazione ritiene, tuttavia, di essere legittimata a intervenire in quanto titolare di un interesse, diverso da quello legato alla rappresentanza sindacale, «profondamente conformato» dalla norma in scrutinio e inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nel giudizio principale;

che, infatti, le questioni in scrutinio involgerebbero la definizione dell'ambito riservato all'autonomia collettiva in materia di trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici non economici e, in particolare, la questione se, alla stregua dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, i contratti collettivi possano disciplinare la sola retribuzione di attività, ovvero se agli stessi sia demandata anche la regolamentazione del trattamento di fine servizio;

che, pertanto, per effetto di una eventuale decisione di accoglimento, gli accordi sindacali sottoscritti da FLEPAR in attuazione dell'art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 e dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «concorrerebbero a determinare anche la retribuzione differita degli avvocati dipendenti degli enti del c.d. "parastato"»;

che, infine, una pronuncia di accoglimento, secondo FLEPAR inciderebbe anche sulla contrattazione collettiva futura e, in particolare, sul modo in cui l'associazione interveniente, così come le altre organizzazioni sindacali, «dovranno modulare la propria attività per il tempo a venire».

Considerato che, per giurisprudenza costituzionale costante - recepita dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale -, l'intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del processo principale, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale, è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex aliis, ordinanza n. 271 del 2020; sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020 e n. 119 del 2020);

che tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale» (sentenze n. 159 del 2019 e n. 194 del 2018 con allegata ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018; ordinanze n. 191 del 2021 e n. 271 del 2020);

che, in particolare, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve essere conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia di questa Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (sentenze n. 46 del 2021 e n. 98 del 2019);

che l'interesse dedotto da FLEPAR a fondamento della propria legittimazione a intervenire non solo non è direttamente riconducibile al rapporto oggetto del processo principale, ma risulta privo di concretezza e di attualità;

che, infatti, secondo l'interveniente, detto interesse deriverebbe dalla possibilità che, qualora questa Corte, nell'accogliere la questione di legittimità costituzionale, affermi che spetta all'autonomia collettiva disciplinare non solo il trattamento economico di attività, ma anche quello di fine servizio, la stessa FLEPAR sarebbe chiamata a partecipare alla stipula degli accordi sindacali a ciò deputati;

che parimenti estranea all'oggetto del giudizio a quo, e dunque priva di rilevanza ai fini della legittimazione all'intervento, è la circostanza che, nell'evenienza sopra indicata, i contratti collettivi recanti disposizioni sugli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 già conclusi, ai quali ha preso parte anche l'associazione interveniente, «concorrerebbero a determinare anche la retribuzione differita degli avvocati dipendenti degli enti del c.d. "parastato"»;

che, pertanto, l'intervento della FLEPAR deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento della Federazione legali del parastato - FLEPAR.

F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente

Testo integrale

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