Corte costituzionale

Sentenza n. 68/2024

Corte cost., sent. 23 aprile 2024, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/2024
Data di deposito
23 aprile 2024
Data di decisione
20 febbraio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 19, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2023
  • art. 5, comma 20, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2023
  • art. 5, comma 21, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2023
  • art. 16, comma 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2023
  • art. 7, comma 11, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2023
  • art. 5, comma 14, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46155

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, gli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, che hanno previsto spese per programmi di lotta e controllo di insetti e parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, la formazione rivolta a Operatori socio-sanitari (OSS), a titolo gratuito, da svolgere presso le Università di Cagliari e di Sassari, nonché interventi in favore dell’Università degli studi di Sassari per diverse finalità, tra cui la realizzazione di un progetto per l’accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna e il reclutamento di professori universitari, facendole gravare sulla missione del bilancio regionale dedicata alla tutela della salute. Le disposizioni censurate dal Governo, colpite nella loro originaria versione – in quanto lo ius superveniens, di cui alla legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, pur avendole modificate in modo satisfattivo rispetto al ricorso, è intervenuto a ben otto mesi di distanza e senza che sia stata dimostrata la loro mancata applicazione, non potendosi, pertanto, nemmeno dar luogo alla cessazione della materia del contendere – comportano una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, avendo inserito, nel perimetro sanitario del bilancio della Regione autonoma Sardegna, spese ad esso completamente estranee, così alterando anche la struttura del perimetro di tali spese prescritto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 ed eludendo le finalità di armonizzazione contabile. (Precedenti: S. 132/2021 - mass. 43989; S. 80/2017 - mass. 41270).

Massima n. 46156

Nell’impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l’oggetto della questione proposta, con riferimento alla normativa che censura e ai parametri che denuncia violati, ma ha anche l’onere, più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali, di esplicitare una motivazione chiara e adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedente: S. 115/2021 - mass. 43928).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, e all’art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, nonché all’art. 3 dello statuto speciale, dell’art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, nella parte in cui incrementa le risorse stanziate per consentire il tendenziale adeguamento dell’indennità di amministrazione e dell’indennità forestale ai valori stabiliti a livello nazionale in riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021. Il ricorrente lamenta una «frontale disarmonia» della disciplina regionale con l’art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, senza però chiarire in alcun modo i termini del rapporto tra l’emolumento accessorio una tantum previsto dalla legislazione nazionale e le indennità di amministrazione e forestale contemplate nella disposizione impugnata. Anche la prospettazione di illegittimità degli incrementi della spesa pubblica previsti dalla disposizione impugnata, rispetto ai limiti di spesa e ai criteri stabiliti dalla disciplina statale, è del tutto generica e priva di motivazione). (Precedenti: S. 232/2019 - mass. 40824; S. 196/2017).

Massima n. 46157

La dichiarazione di rinuncia, pur non accettata formalmente dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. (Precedente: S. 106/2021 - mass. 43887).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l, Cost., in relazione all’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, come conv., all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, nonché all’art. 3, primo comma, lett. a, dello statuto speciale, dell’art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, nella parte in cui ha consentito la rideterminazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, dei fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza delle aziende del SSR. La difesa della Regione, preso atto, nel corso della udienza pubblica, della parziale rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, non ha discusso la questione rinunciata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 330 e 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e all'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nonché all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione agli artt. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, e 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, nonché all'art. 3, primo comma, lettera a), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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