Corte costituzionale

Sentenza n. 66/2024

Corte cost., sent. 22 aprile 2024, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/2024
Data di deposito
22 aprile 2024
Data di decisione
22 febbraio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:66

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 26, legge n. 76 del 20 maggio 2016
  • art. 70-octies, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000
  • art. 1, comma 1, lett. t), decreto legislativo n. 5 del 19 gennaio 2017
  • art. 31, comma 4, bis, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
  • art. 7, decreto legislativo n. 5 del 19 gennaio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 46160

L’unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri.Nella nozione di formazione sociale, tutelata dall’art. 2 Cost., è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. (Precedente: S. 138/2010 - mass. 34576).Il parametro di cui all’art. 2 Cost. può essere utilizzato per dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive che, già connotate da una dimensione sociale, ricevono tutela in quanto strumento di formazione e sviluppo della personalità dell’individuo. Tali affermazioni di principio rivelano nuove letture dei più tradizionali istituti del diritto civile di cui rimarcano la capacità di comprendere nuove funzionalità. (Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 183/2023 - mass. 45798; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 79/2022 - mass. 44634; S. 286/2016 - mass. 39316).

Massima n. 46161

Il matrimonio e l’unione civile trovano differente copertura costituzionale, essendo il primo, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, riconducibile all’art. 29 Cost. e la seconda alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità. (Precedenti: S. 269/2022; S. 170/2014 - mass. 38016; S. 138/2010 - mass. 34577).Il matrimonio e l’unione civile rappresentano fenomeni distinti, caratterizzati da differenti panorami normativi; il rapporto coniugale si configura, quindi, come un vincolo diverso da quello che ha fonte nell’unione civile e non può, pertanto, essere ad esso assimilato perché se ne possa dedurre l’impellenza costituzionale di una parità di trattamento.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. settima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, che dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso senza prevedere la possibilità della conversione in matrimonio per dichiarazione congiunta delle parti, senza soluzione di continuità con il preesistente legame. La disposizione censurata non realizza un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla coppia di coniugi – nei cui confronti il successivo comma 27 prevede che il matrimonio possa convertirsi, a seguito di rettifica anagrafica di sesso di uno dei coniugi e della manifestazione di tale volontà da parte di entrambi, in unione civile senza soluzione di continuità nelle tutele –, in ragione dell’obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto. Il vincolo derivante dalla unione civile produce, infatti, effetti, pur molto simili, ma non del tutto coincidenti e, in parte, di estensione ridotta rispetto a quelli nascenti dal matrimonio, e ricompresa nel più ampio spettro di diritti ed obblighi da questo originati). (Precedente: S. 170/2014 - mass. 38016).

Massima n. 46162

Il percorso di sessualità costituisce certa espressione del diritto inviolabile della persona alla propria identità.Il diritto della persona di mantenere senza soluzione di continuità la pregressa tutela propria del precedente status riveste natura di diritto inviolabile.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove l’attore e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sezione settima civile, entra in irrimediabile frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità – di cui il percorso di sessualità costituisce certa espressione – in quanto la coppia unita civilmente va incontro, nel caso in esame, nel tempo necessario alla celebrazione del matrimonio, ad un vuoto di tutela che comporta, peraltro, un sacrificio integrale del pregresso vissuto. Occorre, invece, dare contenuto al diritto inviolabile della persona di mantenere senza soluzione di continuità la pregressa tutela propria del precedente status, una volta condotto a compimento il percorso di affermazione della propria identità di genere, secondo principi di proporzione ed adeguatezza. Avuto riguardo alle differenze di struttura e disciplina tra matrimonio e unione civile, le ragioni di proporzione ed adeguatezza del mezzo al fine sostengono l’individuazione del rimedio nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario a che le parti dell’unione civile, che abbiano congiuntamente manifestato una siffatta volontà davanti al giudice della rettificazione anagrafica entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, permanendo nella loro iniziale intenzione, celebrino il matrimonio; la durata di tale sospensione deve individuarsi in 180 giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso, che resta sospesa, così nel suo decorso, limitatamente all’effetto dell’automatismo solutorio del vincolo).

Massima n. 46167

Dichiarata illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere che il giudice possa disporne la sospensione degli effetti fino alla celebrazione del matrimonio, e comunque non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 5 del 2017, nella parte in cui non prevede che l’ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, tale sospensione.

Massima n. 46168

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sez. settima civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 31, comma 4-bis, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui non prevede, così come fa nell’ipotesi speculare di trasformazione del matrimonio in unione civile, che la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e l’altro contraente dell’unione possano, fino alla precisazione delle conclusioni, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda di rettifica, di unirsi in matrimonio, con le eventuali annotazioni nonché nella parte in cui non prevede che il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordini all’ufficiale dello stato civile competente di iscrivere il matrimonio nel relativo registro e di annotare le eventuali dichiarazioni. L’accoglimento presupporrebbe l’estensione, invece esclusa, della disciplina prevista dall’art. 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, dettata per la ipotesi di conversione, a seguito di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, del matrimonio in unione civile, alle fattispecie speculari di rettificazione nei confronti di uno dei componenti dell’unione civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate, in riferimento gli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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