Corte costituzionale
Sentenza n. 6/2024
Corte cost., sent. 19 gennaio 2024, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/2024
- Data di deposito
- 19 gennaio 2024
- Data di decisione
- 6 dicembre 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:6
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45948
La possibilità di adottare pronunce additive è possibile, una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, anche quando è assente un’unica soluzione a “rime obbligate”, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore. È, infatti, sufficiente la presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (Precedenti: S. 95/22 - mass. 44715 - mass. 44627; S. 62/22 - mass. 44627; S. 48/21 - mass. 43720).
Massima n. 45949
Il criterio di discrimine nella applicazione di diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento, poiché lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. (Precedenti: S. 92/21 - mass. 43870; S. 104/18 - mass. 40767; S. 53/17 - mass. 39730; S. 254/14 - mass. 38162; O. 49/12 - mass. 36129).
Massima n. 45950
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 142, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), in quanto applicabile alla liquidazione controllata del sovraindebitato, nella parte in cui non prevede un limite temporale minimo all’acquisizione dei beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale. L’asserita lacuna temporale può essere colmata con un criterio idoneo a fornire adeguate garanzie ai creditori; il parametro di riferimento deve essere, infatti, costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell’istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Al contempo, il parametro per cui i beni compresi nella procedura devono soddisfare le ragioni creditorie, oltre che all’adempimento delle spese della procedura, deve coordinarsi con due ulteriori istanze: da un lato, con l’istituto della esdebitazione – il quale ha l’obiettivo di ricollocare utilmente il debitore all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni (c.d. fresh start) –, che limita l’apprensione dei beni sopravvenuti del debitore; dall’altro, con l’esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole. Pertanto, fintantoché vi siano debiti da adempiere nell’ambito della procedura concorsuale, il termine triennale correlato all’esdebitazione finisce per operare non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Pertanto, l’organo liquidatore deve, sotto la supervisione del giudice delegato in sede di approvazione del programma, determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l’obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa. Resta fermo che la chiusura della liquidazione controllata, a differenza della esdebitazione, non fa venire meno la responsabilità patrimoniale, ma consente ai creditori di riacquistare il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti rimasta eventualmente insoddisfatta. Infine, è altresì erroneo individuare, nel tempo strettamente necessario a coprire le spese della procedura di liquidazione controllata, il suo limite temporale massimo, sia perché tale criterio non si desume da un diritto vivente formatosi rispetto all’istituto della liquidazione controllata, sia perché non è corretto affermare che il tempo strettamente necessario a recuperare le spese della procedura possa ritenersi un termine massimo di durata della procedura stessa. Non sussiste qundi né alcuna irragionevole lesione del diritto alla tutela delle ragioni creditorie, né alcuna irragionevole disparità di trattamento fra la disciplina censurata, per come ricostruita dai giudici rimettenti, e quella prevista dall’art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012. (Precedente: S. 65/22 - mass. 44638).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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