Corte costituzionale

Sentenza n. 59/2024

Corte cost., sent. 18 aprile 2024, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/2024
Data di deposito
18 aprile 2024
Data di decisione
22 febbraio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Regione Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 46060

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 8 della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, che qualifica come agenti contabili – e come tali assoggettati al giudizio di conto – i soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società partecipate dalla Regione Calabria, in tal modo individuando come agenti contabili soggetti che non avrebbero il “maneggio” delle partecipazioni sociali, perché senza l’effettiva possibilità di esercitare i diritti del socio. La disposizione regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale, che può unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali». In assenza di una disciplina statale organica e tenuto conto che il giudizio di conto è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è espresso l’auspicio che il legislatore statale intervenga nella materia prendendo in adeguata considerazione l’evoluzione della figura e del ruolo dell’agente contabile con particolare riguardo alle partecipazioni societarie degli enti pubblici. (Precedenti: S. 160/2022 - mass. 44852; S. 285/2019 - mass. 40962; S. 8/2017 - mass. 39355).

Massima n. 46061

L’art. 103, secondo comma, Cost. si riferisce all’ampio ambito della «tutela del pubblico danaro», su cui la Corte dei conti ha giurisdizione piena ed esclusiva, e comprende tanto i giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, quanto i giudizi di conto. È infatti principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esser assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Ne discende, in ossequio al principio di necessarietà del giudizio di conto, l’obbligatorietà della resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pubblici; in applicazione di tale principio a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. (Precedenti: S. 89/2023 - mass. 45578; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 371/1998 - mass. 24248; S. 378/1996 - mass. 22942; S. 1007/1988 - mass. 13268; S. 185/1982 - mass. 11472; S. 114/1975 - mass. 7813; S. 68/1971 - mass. 5515 - mass. 5516).Il giudizio avente ad oggetto azioni e quote societarie si configura come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici. (Precedente: S. 292/2001 - mass. 26492).La qualità di agente contabile è fondata sul presupposto essenziale che detto operatore è investito del maneggio di denaro (sia esso entrata di diritto pubblico o di diritto privato) d’indiscussa originaria pertinenza dell’ente pubblico che ha costituito a tale scopo la società di tipo privatistico, e ovviamente tale considerazione si estende anche alla gestione di materie di pertinenza pubblica.Il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione. In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. La giurisdizione della Corte dei conti in questo giudizio risponde dunque all’esigenza del rispetto della legalità contabile delle risorse pubbliche. (Precedente: S. 129/1981 - mass. 9660).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

2) dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio del Procuratore generale della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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