Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2024
Corte cost., sent. 26 marzo 2024, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2024
- Data di deposito
- 26 marzo 2024
- Data di decisione
- 7 febbraio 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 661, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 662, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 663, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 664, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 665, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 666, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 667, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 668, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 669, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 670, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 671, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 672, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 673, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 674, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 675, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 676, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
Parametri
Massime
Massima n. 46064
Sussiste il requisito della rilevanza ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il rimettente sia chiamato a pronunciarsi. (Precedenti: S. 161/2023 - mass. 45735; S. 169/2022 - mass. 45024; S. 4/2000 - mass. 25090; O. 103/2022 - mass. 44908).Spetta al rimettente accertare il nesso di rilevanza che deve avvincere il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e il giudizio principale, a meno che tali valutazioni non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile. (Precedente: S. 240/2021 - mass. 44423)
Massima n. 46065
La valutazione dell’interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo è riservata al rimettente, con il solo limite che sia fornita una motivazione sufficiente e non implausibile; il vaglio di ammissibilità demandato alla Corte costituzionale è, infatti, meramente esterno e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 4/2024; S. 193/2023 - mass. 44920; S. 240/2021 - mass. 44423; S. 224/2020 - mass. 42752 ).
Massima n. 46066
La questione di legittimità costituzionale supera il vaglio di ammissibilità quando, nonostante la formulazione del petitum possa ingenerare dubbi, è possibile individuare dal tenore degli argomenti svolti dal giudice a quo nell’ordinanza di rimessione il contenuto e il verso delle censure e, quindi, anche dell’intervento richiesto. ( Precedente: S. 194/2021 - 44215 ).
Massima n. 46067
Il principio dell’eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (Precedente: S. 288/2019 – mass. 41903).Sebbene il legislatore goda di un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale, la sua attività è comunque soggetta al controllo della Corte costituzionale circa il rispetto dei menzionati principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost., che si risolve in un giudizio sull’uso ragionevole o meno che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, diretto a verificare la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 240/2017 - mass. 40616; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 142/2014 - mass. 37967; S. 116/2013 - mass. 37111; S. 223/2012 - mass. 36633; S. 111/1997; O. 341/2000).Non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare, dovendosi, tuttavia, la possibilità di imposizioni differenziate – anche se non vietata dagli artt. 3 e 53 Cost. – ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 10/2015; S. 142/2014 - mass. 37967; S. 21/2005; S. 111/1997 - mass. 23271).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019 che istituisce e disciplina l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, c.d. sugar tax. La misura – rientrante tra i tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi beni, contraddistinti da una prevalente finalità extrafiscale quale il contrasto di condotte incidenti negativamente sulla salute – non viola il principio di eguaglianza tributaria. Sebbene il rimettente lamenti un ingiustificato trattamento tributario differenziato a carico delle sole bevande in esame, e non anche di altri prodotti alimentari contenenti i medesimi edulcoranti, risulta, invece, palese che la giustificazione dell’introduzione della sugar tax discende dall’attitudine delle bevande analcoliche edulcorate a provocare diabete, obesità e altre patologie. Tale specifica attestazione scientifica si pone all’origine sia del presupposto dell’imposta – la cessione e/o l’immissione in commercio sul territorio nazionale di tali bevande –, sia della base imponibile, – il quantitativo immesso in commercio per il consumo – sia, infine, dei soggetti passivi, ovvero i produttori. Tale giustificazione scientifica risulta, inoltre, sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità di altri prodotti alimentari edulcorati – individuati, peraltro, con estrema genericità – raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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