Corte costituzionale

Sentenza n. 31/2024

Corte cost., sent. 29 febbraio 2024, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/2024
Data di deposito
29 febbraio 2024
Data di decisione
23 gennaio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:31

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 41 del 21 aprile 2023
  • art. 33, comma 5, ter, lett. a), n. 2, decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023
  • art. 33, comma 5, ter, lett. b), decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46447

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 33, comma 5-ter, lett. a), n. 2), del d.l. n. 13 del 2023, come conv., che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, da svolgere a Taranto nel 2026, ha previsto la nomina di un commissario straordinario con d.P.C.m., senza previa intesa con la Regione Puglia, né, in subordine, attraverso un adeguato coinvolgimento collaborativo della medesima Regione. Il potere esercitato dallo Stato non ha richiesto l’attivazione di alcun procedimento propedeutico all’esercizio dei poteri sostitutivi. La nomina del commissario straordinario, con l’affidamento delle relative funzioni, non è stata, infatti, preceduta dall’iter descritto all’art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, né è stato seguito il particolare iter procedurale previsto all’art. 12 del d.l. n. 77 del 2021, come conv., riguardante l’esercizio del potere sostitutivo nell’ambito della governance del PNRR. Con la disposizione impugnata si è, invece, realizzata una chiamata in sussidiarietà poiché lo Stato ha attratto a sé compiti che incidono su materie rientranti nella competenza legislativa della Regione Puglia, per soddisfare l’esigenza di un esercizio unitario delle funzioni relative alla realizzazione delle infrastrutture per lo svolgimento dei Giochi. La nomina del commissario straordinario, seppur significativa, è comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere. Pertanto, poiché il principio di leale collaborazione va declinato in maniera flessibile, anche tenendo conto delle concrete funzioni attratte in sussidiarietà, la richiesta di un parere alla Regione Puglia ai fini della scelta del commissario costituisce, in questa fattispecie, uno strumento di collaborazione adeguato, considerato tra l’altro il breve termine di trenta giorni entro cui deve concludersi la procedura di nomina.

Massima n. 45987

L’esercizio dei poteri sostitutivi presuppone una situazione di crisi dell’autonomia, che può giungere sino al punto in cui le concorrenti competenze regionali, con le quali l’impugnata normativa statale interferisce, possano essere temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse. In tal caso, la legge deve apprestare congrue garanzie procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione. Dovrà dunque prevedersi un procedimento nel quale l’ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento. (Precedenti: S. 233/2019 - mass. 41646; S. 43/2004 - mass. 28311).

Massima n. 45988

Il principio di sussidiarietà, che consente l’avocazione a livello statale di competenze legislative proprie delle regioni, si interseca con quello di leale collaborazione, che impone allo Stato di valutare gli interessi in gioco e assumere le relative decisioni, per quanto possibile, attraverso un contraddittorio con le regioni interessate. Viene così enfatizzato il valore procedimentale della sussidiarietà, che trova la sua naturale esplicazione nel dialogo leale e collaborativo delle parti. In definitiva, qualora le regioni interessate, titolari di potestà legislativa concorrente o residuale, non vengano adeguatamente coinvolte nel processo decisionale oggetto di attrazione in sussidiarietà, ovvero il loro apporto collaborativo risulti ingiustificatamente ridotto, ne consegue una lesione del principio di leale collaborazione e degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Pertanto, la chiamata in sussidiarietà non può prescindere dal rispetto del principio di leale collaborazione, mentre l’adeguatezza dello strumento collaborativo prescelto dal legislatore va valutata in relazione alle funzioni attratte in sussidiarietà e all’ampiezza delle competenze regionali coinvolte. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45291; S. 246/2019 - mass. 40850; S. 62/2005 - mass. 29204; S. 303/2003 - mass. 28036).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, l’art. 33, comma 5-ter, lett. b, del d.l. n. 13 del 2023, come conv., nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa della Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei XX giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026. La disposizione impugnata dalla Regione Puglia viola i principi in materia di chiamata in sussidiarietà, per i quali non è consentito allo Stato, neppure in ragione dell’esigenza di svolgere celermente le funzioni attratte, di escludere qualsiasi forma di collaborazione della Regione in una fase determinante quale è quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalità di attuazione delle opere indicate nell’elenco predisposto dal commissario. Per quanto riguarda l’individuazione dello strumento collaborativo maggiormente rispondente alle esigenze sottese all’attrazione in sussidiarietà, è da escludere infatti che si possa ritenere sufficiente l’acquisizione di un parere della Regione, adeguato nella diversa ipotesi di attrazione in sussidiarietà di funzioni caratterizzate da una natura eminentemente tecnica. L’attività in questione, infatti, oltre a incidere su materie legislative riservate alla competenza legislativa concorrente e residuale della Regione, afferisce a tipici, e rilevanti, compiti di amministrazione attiva. Per tale motivo, l’unico strumento adeguato è quello dell’intesa, superabile, nel caso di divergenze tra Stato e Regione nonostante le reiterate trattative, attraverso una decisione unilaterale del Governo. La materia incisa in via predominante dalla disposizione impugnata è quella, concorrente, del governo del territorio, nonché quella concorrente dell’ordinamento sportivo, avuto riguardo agli interventi infrastrutturali sugli impianti sportivi oggetto di programmazione. Infine, in relazione alla realizzazione delle opere connesse e di contesto, viene incisa anche la materia del trasporto pubblico locale, che è riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni). (Precedenti: S. 137/2018 - mass. 41372; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 30/2016 - mass. 38728; S. 278/2010 - mass. 34919; S. 285/2005 - mass. 29643).

Massima n. 45989

La competenza legislativa concorrente del governo del territorio è comprensiva, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività, ossia l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio. (Precedente: S. 196/2004 - mass. 28567).

Massima n. 45991

La disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia dell’ordinamento sportivo; ascrivibile alla medesima competenza è l’utilizzo di un fondo statale finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli già esistenti. (Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 254/2013 - mass. 37412; S. 424/2004 - mass. 29001).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, nella parte in cui non richiede l'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, lettera a), numero 2), del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 febbraio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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