Corte costituzionale
Sentenza n. 3/2024
Corte cost., sent. 8 gennaio 2024, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/2024
- Data di deposito
- 8 gennaio 2024
- Data di decisione
- 6 dicembre 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 10, legge n. 240 del 30 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 45936
L’ordinanza di rimessione deve contenere una sufficiente illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe la violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti: S. 186/2023 - mass. 45780; S. 108/2023 - mass. 45553).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Trib. reg. giustizia amm. del Trentino-Alto Adige, Trento, in riferimento all’art. 3 Cost., in combinato disposto con l’art. 33 Cost., dell’art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non consentirebbe ai docenti delle università statali di ricoprire l’incarico di amministratore indipendente presso società aventi scopo di lucro. Il giudice a quo avrebbe dovuto spiegare perché la disposizione censurata – che non fa riferimento a una data tipologia di università – trova applicazione, a suo dire, unicamente per i docenti delle università statali, determinando, in tal modo, un’irragionevole disparità di trattamento con il personale docente delle università non statali che potrebbe, invece, ricoprire le dette cariche).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 33 Cost., dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 gennaio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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