Corte costituzionale

Sentenza n. 28/2024

Corte cost., sent. 27 febbraio 2024, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/2024
Data di deposito
27 febbraio 2024
Data di decisione
6 febbraio 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:28

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46017

Il diritto all’abitazione presenta rango di diritto fondamentale riferibile alla sfera dei beni primari collegati alla personalità e si colloca fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. ( Precedenti: S. 145/2023 - mass. 45683; S. 87/2022 - mass. 44874; S. 43/2022 - mass. 44529; S. 128/2021 - mass. 43961; S. 112/2021 - mass. 44155 ).

Massima n. 46018

La funzione sociale del diritto di proprietà è posta in stretta relazione all’art. 2 Cost., per il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Ciò però non significa che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione: l’esercizio del diritto di abitazione, in questo senso, non comporta come mezzo indispensabile l’occupazione dell’edificio altrui. ( Precedenti: S. 220/1975 - mass. 8033 ).

Massima n. 46019

Il principio di offensività, inteso come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione, opera anche come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinché, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva. (Precedenti: S. 207/2023 - mass. 45846; S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 – mass. 41830; S. 141/2019 – mass. 41823).

Massima n. 46020

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost., dell’art. 633 cod. pen., nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni. La disposizione censurata, la cui ratio si rinviene nell’esigenza di punire lo spoglio funzionale che comprime le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti a chi sia ad esso collegato da una relazione di attribuzione tutelata dall’ordinamento giuridico, non appare irragionevole né lesiva del principio di offensività o dell’art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono di un edificio un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene; né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto. Nemmeno l’art. 47 Cost. rende legittima l’occupazione di un edificio altrui da parte di chiunque intenda destinarlo a proprio alloggio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 633 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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