Corte costituzionale
Sentenza n. 21/2024
Corte cost., sent. 20 febbraio 2024, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/2024
- Data di deposito
- 20 febbraio 2024
- Data di decisione
- 9 gennaio 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
- art. 1, comma 715, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 46008
Il mancato confronto con pregresse decisioni della Corte costituzionale non vizia in rito le questioni sollevate, ben potendo la stessa farsi carico del peso della propria giurisprudenza nel corso dell’esame nel merito delle questioni. (Precedente: S. 4/2024).
Massima n. 46009
Gli atti di difesa delle parti non possono valere a supplire al difetto di motivazione delle ordinanze di rimessione. ( Precedenti: S. 251/2017 - mass. 41248; S. 56/2015 - mass. 38312; O. 209/2015 - mass. 38572 ).
Massima n. 46010
L’estensione in via consequenziale della declaratoria di illegittimità costituzionale è consentita solo in ipotesi di una sostanziale identità di contenuto, di una stretta connessione tra le questioni, dell’essere espressione di una stessa logica, ovvero dell’identità dei vizi di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 113/2023 - mass. 45572; S. 73/2023 - mass. 45438; S. 131/2022 - mass. 44784; S. 232/1975).
Massima n. 46011
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede, per gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa, la parziale deducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRES e l’integrale indeducibilità dalla base imponibile IRAP. Il rimettente si è limitato a richiamare la sentenza n. 262 del 2020, ritenendo il caso sottoposto al suo scrutinio speculare a quello deciso con la tale pronuncia, senza alcun accertamento sulla natura strumentale dei beni per i quali era stata versata l’IMU in relazione all’oggetto sociale ai fini dell’applicazione della norma censurata. ( Precedenti: S. 262/2020 - mass. 42996; O. 156/2022 - mass. 44941 ).
Massima n. 46012
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado di Genova e di Torino in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede solo la parziale deducibilità dall’IRES – nella misura del 20% – dell’IMU versata per gli immobili strumentali. Le ordinanze di rimessione si limitano a richiamare, in modo tautologico, le questioni decise con la sentenza n. 262 del 2020, senza motivare in maniera autonoma e presupponendo quella identità di questioni – o, almeno, una differenziazione meramente marginale – che, per converso, è stata esclusa proprio nel passaggio finale della motivazione della pronuncia indicata, del tutto omesso dai rimettenti.
Massima n. 46013
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali. L’ordinanza di rimessione, con argomentazione del tutto generica, omette di indicare in base a quali elementi possa ritenersi sussistere, nella disciplina dell’IRAP, l’ipotizzata disparità di trattamento sulla base dei diversi fattori della produzione utilizzati – che, peraltro, non vengono specificati – e in che misura si verrebbe a determinare un differente e più gravoso onere impositivo. ( Precedenti: O. 196/2023 - mass. 45826 ).
Massima n. 46014
L’IRAP, peraltro interessata da una manifesta tendenza dell’ordinamento volta al suo progressivo svuotamento, è un’imposta che colpisce con carattere di realità un fatto economico diverso dal reddito; ha come presupposto la capacità produttiva, quale potere di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione da parte del suo autore, e come base imponibile il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. Prescindendo dalla produzione di un reddito, l’IRAP può colpire anche attività in perdita, purché si sia generato un valore aggiunto riferibile alle attività autonomamente organizzate. (Precedenti: S. 12/2022 - mass. 44489: S. 288/2019 - mass. 41903-41904; S. 156/2001 - mass. 26245).
Massima n. 46015
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali. Il principio della strutturale e necessaria deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all’IRES con sentenza n. 262 del 2020, non può essere pedissequamente traslato a una imposta differente, allorché – per diversità di natura, dei presupposti, delle basi imponibili, delle precipue discipline tra i due tributi e di ulteriori indici normativi – la considerazione delle componenti negative segua un criterio differente. Nell’IRES, l’elemento materiale del presupposto s’identifica con il reddito netto e il modello della deducibilità segue il principio di inerenza; nell’IRAP, invece, con il valore della produzione, dal quale vengono scorporati solo alcuni costi e la determinazione è differenziata a seconda dei soggetti passivi (in particolare, per le società di capitali). Nonostante l’assonanza terminologica, dunque, “valore della produzione netta” e “reddito netto” assumono un carattere marcatamente diverso, dal momento che alcuni costi necessariamente inerenti e deducibili per quest’ultima grandezza non sono considerati scorporabili o deducibili per la prima. (Precedenti: S. 262/2020 - mass. 42996).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, sezione 3, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, sollevate, relativamente alla parziale deducibilità dell'imposta sui redditi delle società (IRES) dell'imposta municipale propria (IMU) versata per gli immobili strumentali, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, sezione 2, e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, sezione 1, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, sollevata, relativamente alla totale indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'IMU versata per gli immobili strumentali, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, sezione 1, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, sollevata, relativamente alla totale indeducibilità dell'IRAP dall'IMU versata per gli immobili strumentali, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, sezione 1, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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