Corte costituzionale
Sentenza n. 207/2024
Corte cost., sent. 19 dicembre 2024, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/2024
- Data di deposito
- 19 dicembre 2024
- Data di decisione
- 30 ottobre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013
- art. 9, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 21, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 46610
Le previsioni di rango subprimario possono essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale quando contribuiscano a chiarire il contenuto prescrittivo della disposizione legislativa della quale costituiscono specificazione, e siano impugnate contestualmente a quest’ultima. (Precedenti: S. 92/2021 - mass. 43868; S. 200/2018 - mass. 40352; S. 242/2014 - mass. 38143; O. 254/2016 - mass. 39138).
Massima n. 46611
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013, che ha prolungato per l’anno 2014 gli effetti del regime di blocco degli adeguamenti o dei miglioramenti stipendiali, senza disporre una deroga per gli scatti per invalidità di servizio di cui all’art. 1801 cod. ordin. militare. Dal momento che l’atto di riconoscimento da cui è sorto il diritto a tale beneficio è stato adottato nel 2012, la disciplina di blocco applicabile ratione temporis è da individuarsi in quella vigente a tale data, che ha disposto il blocco per il triennio 2011-2013, e non in quella censurata, che ne ha solo prolungato gli effetti; il rimettente, peraltro, censura solo la norma regolamentare e non anche la sua fonte di legittimazione.
Massima n. 46612
Sono dichiarate inammissibili, per genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. seconda, in riferimento all’art. 38 Cost., dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., nella parte in cui non esclude dall’ambito di applicazione del blocco stipendiale, previsto per il triennio 2011-2013, gli scatti per invalidità di servizio previsti dall’art. 1801 cod. ordin. militare. Il rimettente si è limitato a osservare che il militare non fruirebbe di adeguate misure di sostegno in caso di malattia ed invalidità subendo, peraltro, una ingiustificata discriminazione rispetto ad altri dipendenti pubblici ma non è chiarito rispetto a quali categorie opererebbe tale raffronto.
Massima n. 46613
Le misure di contenimento della spesa pubblica, tra cui il blocco stipendiale previsto per il triennio 2011-2013, riguardano l’intero comparto pubblico, imponendo limiti e restrizioni generali in una dimensione connotata in senso solidaristico. La loro ragionevolezza discende anche dalla particolare gravità della situazione economica e finanziaria e il loro carattere generale e la dimensione programmatica, triennale, rispondono all’esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica. Tuttavia, tali esigenze di politica economica giustificano interventi che comprimono temporaneamente gli effetti retributivi della progressione in carriera quando detta limitazione è tale da non compromettere l’adeguatezza complessiva della retribuzione. (Precedenti: S. 167/2020; S. 96/2016; S. 178/2015 - mass. 38539; S. 310/2013 - mass. 37562).
Massima n. 46614
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per irragionevolezza, l’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., nella parte in cui non esclude dall’ambito di applicazione del blocco stipendiale, previsto per il triennio 2011-2013, gli scatti per invalidità di servizio previsti dall’art. 1801 cod. ordin. militare. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda, è viziata da intrinseca irragionevolezza dal momento che il beneficio citato risponde a un’esigenza di tutela indennitaria del lavoratore colpito da invalidità per ragioni di servizio e non persegue, invece, specificamente la finalità di miglioramento patrimoniale propria degli incrementi retributivi. La sua inclusione nel perimetro applicativo del blocco determina, pertanto, un’incoerenza teleologica, poiché annette le medesime conseguenze giuridiche a fattispecie eterogenee sul piano finalistico; sotto tale profilo, infatti, gli scatti ex art. 1801 cod. ordin. militare, per un verso, offrono una “riparazione” per il danno alla persona, riconducibile al servizio prestato e, per altro verso, concorrono a sopperire alla mancata previsione di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (Precedenti: S. 33/2023 - mass. 45423; S. 20/2018 - mass. 39784).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli scatti per invalidità di servizio di cui all'art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sollevate, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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