Corte costituzionale
Sentenza n. 206/2024
Corte cost., sent. 19 dicembre 2024, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/2024
- Data di deposito
- 19 dicembre 2024
- Data di decisione
- 26 novembre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Calabria n. 16 del 20 aprile 2023
- art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 16 del 20 aprile 2023
Parametri
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 10-bis, comma 6, decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- legge n. 12 del 11 febbraio 2019
Massime
Massima n. 46565
Il principio di sussidiarietà esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni richiedendo, invece, che, per ogni specifica funzione, sia scelto il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e a quello più generale in cui avviene la sua allocazione. Se la preferenza va, in generale, al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo, funzionando come un “ascensore”, perché può portare ad allocare la funzione ora verso il basso ora verso l’alto. (Precedente: S. 192/2024 - mass. 46482).Nello spostamento della funzione dal livello che è più naturale, ovvero quello comunale, l’esercizio del potere regionale di allocazione di cui all’art. 118, secondo comma, Cost. deve avvenire, da un lato, nel rispetto delle competenze statali trasversali che vi si intersecano e delle funzioni fondamentali dei comuni e, dall’altro, in ragione di una motivata ed effettiva esigenza di maggiore adeguatezza. In questi termini, il giudizio di costituzionalità non ricade tanto, in via astratta, sulla legittimità dell’intervento del legislatore regionale, quanto, piuttosto, su una valutazione in concreto, attraverso un test di efficacia e adeguatezza degli interessi coinvolti delle esigenze che giustificano la scelta allocativa regionale. (Precedente: S. 179/2019 - mass. 42813).
Massima n. 46566
Il fatto che una materia (nel caso di specie: il trasporto pubblico locale) sia divenuta, con la riforma del Titolo V, di competenza regionale residuale, comporta che la normativa precedentemente dettata dallo Stato in materia risulti cedevole rispetto a successive leggi regionali che definiscano un assetto più attuale. (Precedenti: S. 187/2022; S. 38/2021; S. 56/2020 - mass. 42164; S. 164/2019 - mass. 41667; O. 199/2006).Il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale e l’esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi. (Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42163; S. 137/2018; S. 98/2017; S. 452/2007; S. 401/2007 - mass. 31871).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 118, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, che, nel disporre il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di NCC a Ferrovie della Calabria srl, ne alloca la relativa funzione anche in capo alla Regione. Nonostante la determinazione dei requisiti per tali autorizzazioni spetti ai comuni, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 21 del 1992, la disposizione impugnata si è limitata a introdurre un ulteriore livello di governo delle autorizzazioni, anche in ragione dell’adeguatezza del servizio; non è violato, pertanto, il principio di sussidiarietà, non essendo ravvisabili esternalità negative e visto anche il fine di potenziare il sistema complessivo del trasporto non di linea, che concorre a dare effettività alla libertà di circolazione. A tale possibilità di normazione regionale non è possibile nemmeno contrappore la prevalenza della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – che non può essere così pervasiva – né si può ritenere che le modalità di rilascio delle autorizzazioni al servizio di NCC rientrino tra le funzioni proprie ed indefettibili dell’ente locale). (Precedenti: S. 137/2024; S. 36/2024 - mass. 46052; S. 98/2017 - mass. 41169; S. 22/2014 - mass. 37632; S. 325/2010; S. 247 del 2010; S. 272/2004).
Massima n. 46567
Dato il suo carattere finalistico, la tutela della concorrenza assume carattere trasversale e prevalente, fungendo da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta: pertanto, nonostante la riconducibilità della materia del trasporto pubblico locale alla competenza legislativa residuale regionale, non è consentito alle Regioni interferire con le regole statali che prevedono procedure concorsuali di garanzia, dirette a tutelare la competizione tra le imprese e ad assicurare la concorrenza per il mercato. (Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 23/2022 - mass. 44499; S. 104/2021 - mass. 43903).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost. l’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, che, per far fronte all’incremento della domanda dovuto all’aumento dei flussi turistici, dispone il rilascio a Ferrovie della Calabria srl delle autorizzazioni a svolgere il servizio di NCC. La disposizione impugnata dal Governo, individuando direttamente il beneficiario, viola l’obbligo del pubblico concorso previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992; non rileva, infatti, né che tale società sia già abilitata al servizio di NCC con autobus, né il suo carattere in house, in quanto i soli servizi di interesse economico generale prestati a livello locale che possono essere affidati anche in house sono quelli per i quali sono stabiliti obblighi di servizio).
Massima n. 46568
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv., dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023 che, per far fronte all’incremento della domanda dovuto all’aumento dei flussi turistici, dispone il rilascio a Ferrovie della Calabria srl delle autorizzazioni a svolgere il servizio di NCC. L’effetto ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 137 del 2024) della citata norma interposta – che precludeva la concessione di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale – la rende non più applicabile nel giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16, recante «Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 118, commi primo e secondo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 2024.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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