Corte costituzionale

Sentenza n. 203/2024

Corte cost., sent. 17 dicembre 2024, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
203/2024
Data di deposito
17 dicembre 2024
Data di decisione
29 ottobre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:203

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46476

Il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte. Ciò vale anche, e forse in speciale misura, per il giudice costituzionale, le cui decisioni hanno una naturale vocazione a orientare la prassi operativa delle istituzioni della Repubblica, creando ragionevoli affidamenti su ciò che a ciascuna di esse è consentito in forza delle previsioni costituzionali. In particolare, il potere legislativo deve essere posto in condizioni di ragionevolmente prevedere se le proprie scelte saranno ritenute conformi alla Costituzione, ovvero siano verosimilmente destinate a essere dichiarate costituzionalmente illegittime. La possibilità di rimeditare e modificare i propri orientamenti, richiede, soprattutto a fronte di una giurisprudenza costante e risalente nel tempo, ragioni di particolare cogenza, come, ad esempio, l’inconciliabilità con il successivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee; o il mutato contesto sociale o ordinamentale; o il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; o la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa. (Precedenti: S. 163/2024 - mass. 46377; S. 88/2023 - mass. 45488; S. 32/2020 - mass. 42284).

Massima n. 46477

La proporzionalità è requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo, operando sia come requisito di legittimità costituzionale di ogni legge che preveda limitazioni dei diritti fondamentali della persona, sia come requisito di legittimità di ogni misura amministrativa o giudiziaria che, in attuazione della legge, restringa i diritti di una persona nel singolo caso concreto. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 24/2019 - mass. 42491).

Massima n. 46478

È pacifico che incida sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo che ne consegue abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile; una tale nozione copre anzitutto le misure che determinino la coazione della persona a rimanere in un determinato luogo, come il suo arresto o fermo, o a fortiori la sua detenzione in un istituto penitenziario o in un centro di permanenza temporanea per stranieri, oggi centro di permanenza per i rimpatri. (Precedenti: S. 212/2023 - mass. 45872; S. 105/2001 - mass. 26150).La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., e la libertà di circolazione, tutelata dall’art. 16 Cost., esprimono il diritto della persona di muoversi liberamente nello spazio; a loro tutela, entrambe le disposizioni stabiliscono una riserva di legge. La linea di confine tra le due libertà – e che fa sì che per le misure che incidono sulla libertà personale è prevista una riserva di giurisdizione per disporre la misura, o per convalidare quella adottata dall’autorità di p.s. nei casi di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge –, si individuano sulla base di due criteri alternativi: (a) l’idoneità della misura a produrre una coazione sul corpo della persona ovvero (b) la presenza di obblighi che, pur non comportando alcuna coazione sul corpo, (i) determinino una degradazione giuridica del destinatario, e (ii) siano di tale intensità da poter essere equiparati a un vero e proprio assoggettamento della persona all’altrui potere. Inoltre, la nozione in parola si estende alle misure che, comunque implichino la costrizione a subire interventi di una qualche rilevanza sul proprio corpo, con esclusione degli interventi coattivi di carattere meramente momentaneo e non invasivi della sfera corporea e dell’intimità della persona. (Precedenti: S. 135/2024 - mass. 46213; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 68/1964 - mass. 2187 - mass. 2191; S. 72/1963 - mass. 1818; S. 30/1962 - mass. 1489 - mass. 1490; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 2/1956 - mass. 15; O. 109/2006 - mass. 30265; O. 384/1987 - mass. 3571).La tutela assicurata dall’art. 13 Cost. non si esaurisce nelle misure che comportino l’uso di coazione fisica sul corpo, ma si estende a quelle che impongano obblighi (rinforzati da sanzioni in caso di violazione) comunque incidenti sulla libertà di movimento della persona nello spazio, dai quali (i) discenda un effetto di degradazione giuridica dell’interessato, e (ii) sempre che gli obblighi in questione risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell’assoggettamento della persona all’altrui potere, in cui si concreta la violazione della garanzia dell’habeas corpus, convogliando uno stigma morale a carico dell’interessato, e una mortificazione della sua pari dignità sociale. È, altresì, necessario a tal fine che il trattamento deteriore dell’individuo rispetto al resto della collettività incida sulla sua libertà di movimento in maniera significativa dal punto di vista “quantitativo”, in relazione alla particolare gravosità delle limitazioni imposte attraverso la misura. (Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44864; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 68/1964 - mass. 2187; S. 11/1956 - mass. 41).In materia di c.d. “DASPO sportivo” (art. 6 della legge n. 401 del 1989), va differenziata l’ipotesi in cui la misura si esaurisca nell’interdizione all’accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, da quella in cui a tale interdizione venga aggiunto il c.d. obbligo di firma: mentre il primo, cui è paragonabile il c.d. “DASPO urbano” (art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017), si risolve in una mera limitazione della libertà di circolazione, il secondo è restrittivo della libertà personale. (Precedenti: S. 47/2024 - mass. 46032; S. 512/2002 - mass. 27469; S. 136/1998 - mass. 23874; S. 144/1997 - mass. 23255; S. 143/1996 - mass. 22387).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Taranto in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, che attribuisce al questore, anziché all’autorità giudiziaria, la competenza a disporre la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio; e perché, in via subordinata, non prevede che al foglio di via obbligatorio emesso dal questore si applichi, in quanto compatibile, il procedimento di convalida giurisdizionale stabilito per il caso del “DASPO sportivo”; e perché, in via ulteriormente subordinata, non prevede che in relazione al foglio di via obbligatorio emesso dal questore per la durata minima di un anno si applichi, in quanto compatibile, il medesimo procedimento di convalida. Sebbene gli effetti del foglio di via obbligatorio possono in concreto risultare assai gravosi per il destinatario di quelli discendenti da un “DASPO urbano”, potendo coinvolgere diritti fondamentali ulteriori rispetto alla libertà di movimento, come il diritto al lavoro, all’educazione, alle relazioni affettive e familiari, oltre che lo stesso diritto alla salute; e benché, inoltre, il sempre più ampio ricorso a misure di prevenzione per finalità di controllo dell’ordine pubblico rischia di determinare un esteso effetto di criminalizzazione indiretta di quelle stesse persone; cionondimeno, tali considerazioni non sono sufficienti a modificare la giurisprudenza costituzionale, che ha costantemente ricondotto la misura del foglio di via all’area di tutela dell’art. 16 Cost. Per quanto gravoso essa possa risultare in concreto, infatti, il foglio di via consiste essenzialmente nel divieto di recarsi in un luogo determinato: il che lascia libero in ogni momento il soggetto di recarsi in qualunque altro luogo desideri, divieto questo di regola meno gravoso rispetto all’obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato. Tale giurisprudenza ben potrà essere riconsiderata nell’ipotesi in cui il legislatore dovesse, in futuro, dilatare eccessivamente i divieti inerenti alle misure in esame, in termini sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto venga interdetto, sia di durata della stessa interdizione. Infine, l’intervento sollecitato dal rimettente e dall’amicus curiae non è indispensabile, poiché i rischi di uso arbitrario della misura in esame, e l’indebito chilling effect, sono soggetti a un controllo giurisdizionale effettivo, sia mediante il ricorso al giudice amministrativo, sia nell’ambito del procedimento penale per la violazione degli obblighi imposti con la misura, comprendendo tali controlli anche una valutazione di proporzionalità tra le legittime finalità di tutela perseguite dall’autorità di polizia e la concreta incidenza della misura sulla libertà di circolazione dell’interessato. Quanto alla seconda questione, circa l’irragionevole disparità di trattamento tra il foglio di via obbligatorio e varie altre misure, due dei tertia comparationis indicati – il divieto di soggiorno ex art. 233 cod. pen. e il divieto di dimora ex 283 cod. proc. pen. – hanno natura giuridica del tutto diversa, trattandosi di una misura di sicurezza applicata in esito a un giudizio penale; mentre il terzo (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), differisce rispetto al foglio di via per la sua maggiore incidenza sulla libertà di movimento dell’interessato. Infine, le due residue questioni, formulate circa l’irragionevole disparità di trattamento riservato al foglio di via obbligatorio rispetto a quello applicabile al cosiddetto “DASPO urbano”, l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 123 del 2023 ha modificato l’art. 10, comma 4, del d.l. n. 14 del 2017, sopprimendo il procedimento di convalida giurisdizionale per ogni tipologia di “DASPO urbano”: conseguentemente la disciplina di questo non può più costituire utile riferimento).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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