Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2024

Corte cost., sent. 13 dicembre 2024, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2024
Data di deposito
13 dicembre 2024
Data di decisione
24 settembre 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, legge della Regione siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024
  • art. 57, comma 6, legge della Regione siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024
  • art. 71, comma 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024
  • art. 71, comma 3, legge della Regione siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024
  • art. 138, legge della Regione siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024
  • art. 83, comma 2, legge della Regione siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024

Parametri

Massime

Massima n. 46596

Con riferimento alla spesa sanitaria, le regioni sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore. Al riguardo, assumono rilevanza i vincoli che discendono, per la regione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro dal deficit di bilancio in materia sanitaria, funzionali al mantenimento della spesa pubblica entro confini certi e predeterminati e, al tempo stesso, in grado di consentire comunque l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore degli utenti del servizio sanitario. (Precedenti: S. 76/2023 - mass. 45476; S. 20/2023 - mass. 45341).La disciplina dei piani di rientro va ricondotta a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica; le previsioni dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, che riguardano la disciplina dei piani di rientro, sono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, per effetto del quale la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro. (Precedente: S. 20/2023 - mass. 45341).La vincolatività dei piani di rientro dal disavanzo sanitario costituisce espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché esso è adottato per la prosecuzione del piano di rientro. (Precedenti: S. 1/2024 - mass. 45902; S. 155/2022 - mass. 45009).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alle norme interposte richiamate nel ricorso, l’art. 49 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’esercizio delle funzioni rese, stabilisce un adeguamento delle tariffe per le prestazioni poste in essere dalle strutture adibite alla riabilitazione di alcune categorie di soggetti fragili e per quelle rese dai centri dialisi, nella misura del 7% e del 2%, in entrambi i casi a valere sui fondi del servizio sanitario regionale. Poiché la Regione Siciliana è attualmente sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali, come quelle previste dalla disposizione impugnata dal Governo; gli unici esborsi consentiti sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro). (Precedenti: S. 1/2024 - mass. 45902; S. 172/2018 - mass. 40163).

Massima n. 46597

Per le società a partecipazione pubblica, gli aspetti inerenti ai compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, alla puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, e alle previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell’“ordinamento civile”, di competenza esclusiva del legislatore statale. (Precedente: S. 191/2017 - mass. 41917).Pur nell’oggettivo intreccio con profili che coinvolgono la materia del coordinamento della finanza pubblica, va ritenuta prevalente la materia dell’ordinamento civile tutte le volte in cui la disciplina oggetto di esame, come accade per quella afferente ai compensi, sia volta a regolare aspetti eminentemente privatistici, connessi al rapporto negoziale che si instaura tra le società a controllo pubblico e un’ampia platea di soggetti, dovendosi far fronte all’esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale. (Precedente: S. 191/2017 - mass. 41917).Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, le regole fissate dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale. (Precedenti: S. 84/2023 - mass. 45464; S. 154/2019 - mass. 42417).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l, l’art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, la quale stabilisce che, nelle more dell’adozione del d.m. chiamato a fissare i compensi massimi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate, si applicano le disposizioni di cui al d.P.C.m. n. 143 del 2022. La disposizione impugnata dal Governo – la quale, nel menzionare gli enti di cui al comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, non può che riferirsi alle società sottoposte a controllo pubblico –, contrasta con la competenza legislativa esclusiva statale e con le norme interposte evocate, di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016 e all’art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, che esclude l’applicabilità di una disciplina regolamentare ai fini della determinazione dei compensi de quibus). (Precedente: S. 153/2022 - mass. 44847).

Massima n. 46598

In tema di prestazioni extrabudget, l’osservanza del tetto di spesa sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile nei confronti dei soggetti operanti nel sistema, che costituisce la misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, nell’obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica e di raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario. (Precedente: S. 76/2023 - mass. 45477).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 71, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che proroga la disciplina dettata per il solo periodo interessato dall’emergenza da COVID-19 per il triennio 2020-2022, stabilendo che la restituzione dell’acconto sul budget riconosciuto in favore di alcune strutture sanitarie specialistiche accreditate a titolo di indennità di funzione e oggetto di conguaglio mediante prestazioni rese extrabudget possa estendersi per il settennio 2020-2026. L’estensione temporale prevista dalla disposizione impugnata del meccanismo di conguaglio ormai sganciato dal contesto emergenziale della pandemia non rinviene più giustificazione nella necessità di arginare gli effetti del fenomeno pandemico rispetto alla gestione del SSR e comporta anzi un inappropriato utilizzo di risorse sanitarie regionali a copertura di prestazioni sanitarie delle strutture accreditate altrimenti non riconoscibili a carico del SSR perché destinato ad operare al di fuori del sistema del budget). (Precedente: S. 120/2024 - mass. 46316).

Massima n. 46599

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 71, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, il quale, al fine di sostenere il mantenimento degli standard strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la compiuta erogazione dei relativi LEA, dispone che le aziende sanitarie provinciali riconoscano annualmente, in favore delle strutture RSA accreditate, la parte fissa delle spese per il personale dipendente senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione. L’espressa previsione dell’osservanza del sistema del budget di spesa, quanto al costo del fattore produttivo ivi contemplato, insieme alla garanzia dell’invarianza finanziaria, sottraggono fondatezza al formulato rilievo di violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e, al contempo, al denunciato vulnus all’art. 81 Cost., in quanto si esclude la possibilità di spese ulteriori rispetto a quelle già programmate.

Massima n. 46600

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, come conv., dell’art. 138 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, che, al fine di garantire il funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR, prevede che i limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR sono arricchiti annualmente con un aumento del 15%. La complessiva lettura dei due commi impugnati, che operano un sistema di richiami alla legge nazionale, consente di escludere che sia prevista una deroga ai criteri di programmazione statale sul contenimento della spesa riferita all’aumento del costo del personale degli enti del Servizio sanitario regionale. La norma interposta di cui si denuncia la violazione, non subisce, dunque, alcuna deroga da parte della disposizione siciliana impugnata. La piena relatio alla normativa statale, quanto ai livelli di spesa massima che non sono valicati, determina, poi, la non fondatezza altresì della censura inerente alla violazione dell’art. 81 Cost.

Massima n. 46601

È dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dell’art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 che, per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ATO, non prevede la quantificazione degli oneri assunti dalla Regione in favore dei propri dipendenti. Successivamente all’instaurazione del presente giudizio, è stata approvata la legge reg. Siciliana n. 25 del 2024, che ha integrato la disposizione denunciata, in coerenza con le censure articolate nel ricorso, sussistendo le condizioni che consentono di ritenere la piena soddisfazione delle ragioni fatte valere nel ricorso. (Precedenti: S. 109/2024 - mass. 46222; S. 223/2023 - mass. 45930; S. 80/2023 - mass. 45483; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 92/2022 - mass. 44876).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, promossa, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 138 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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