Corte costituzionale

Sentenza n. 188/2024

Corte cost., sent. 28 novembre 2024, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/2024
Data di deposito
28 novembre 2024
Data di decisione
15 ottobre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:188

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 3 del 21 gennaio 2022
  • art. 4-ter, comma 3, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • art. 4-ter, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021
  • legge n. 76 del 28 maggio 2021

Parametri

Massime

Massima n. 46421

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. quinta, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost. dell’art. 4-ter, commi 1, lett. d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come conv., e come inserito dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 172 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque la mancata erogazione di un assegno alimentare. La mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportando il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto, per cui l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento non contrastante con gli invocati parametri. Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell’assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione del lavoratore a procedimento penale o disciplinare, o al contratto collettivo di comparto. Diversamente da tali ipotesi, non solo la sospensione censurata è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, ma è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile. Tale considerazione non viene meno nemmeno aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell’assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. (Precedente: S. 15/2023 - mass. 45318).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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