Corte costituzionale

Sentenza n. 184/2024

Corte cost., sent. 21 novembre 2024, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
184/2024
Data di deposito
21 novembre 2024
Data di decisione
16 ottobre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:184

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 148, legge n. 124 del 4 agosto 2017
  • art. 1, comma 149, legge n. 124 del 4 agosto 2017

Parametri

Massime

Massima n. 46417

Deve ritenersi non ostativo di una pronuncia di natura ablativa il carattere favorevole delle norme censurate, poiché possono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi trattamenti di favore, ove si ravvisi l’esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze. (Precedenti: S. 200/2023 - mass. 45862; S. 240/2019 - mass. 41641).

Massima n. 46418

Non si può configurare un affidamento nella nullità del contratto, perché è improponibile che chi abbia concluso un contratto pretenda di sottrarsi alle conseguenti obbligazioni assumendo di aver fatto affidamento (e cioè, scientemente) su un difetto del contratto stesso. (Precedente: S. 182/2022 - mass. 44952).

Massima n. 46419

È possibile adottare una norma interpretativa anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta “imposta” dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario. (Precedenti: S. 133/2020 - mass. 42559; S. 227/2014 - mass. 38119; S. 271/2011 - mass. 35865; S. 209/2010 - mass. 34739; S. 170/2008 - mass. 32491).Alla Corte costituzionale non è demandato un giudizio di fondatezza circa le divergenti interpretazioni emerse prima dell’intervento legislativo chiarificatore, che ad una di esse accorda la preferenza. Le compete, invece, verificare che la disposizione abbia natura interpretativa sul piano sostanziale, accertando che il suo fine sia quello di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. (Precedenti: S. 77/2024; S. 4/2024 - mass. 45903; S. 70/20204 - mass. 3257; S. 15/2018 - mass. 39782; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 108/2019 - mass. 42263; S. 127/2015 - mass. 38452).Anche le norme di interpretazione autentica sono sottoposte a un vaglio di non irragionevolezza (e di non sproporzione). Se è vero, infatti, che la natura interpretativa si fonda sul presupposto che il significato accolto dal legislatore già rientri nel perimetro testuale della disposizione interpretata, nondimeno non può tacersi che l’intervento interpretativo del legislatore - che vincola il giudice - potrebbe frustrare interessi meritevoli di tutela, specie ove il legislatore accogliesse un’interpretazione della disposizione non sostenuta dalla maggioranza della giurisprudenza. (Precedenti: S. 55/2024 - mass. 46058; S. 104/2022 - mass. 44723; S. 132/2016 - mass. 38900; S. 402/1993 - mass. 19971).L’efficacia ex tunc delle norme di interpretazione autentica induce a ritenere che esse debbano essere sottoposte a un vaglio di non irragionevolezza, a tutela, in particolare, degli eventuali affidamenti ingenerati da una diversa, precedente interpretazione della medesima disposizione. (Precedenti: S. 77/2024; S. 73/2017 - mass. 39503).È ben possibile che una norma di interpretazione autentica incida su una precedente regola di giudizio, formulata dalla giurisprudenza a favore della nullità, per sostenere, viceversa, la validità degli atti. Ciò non determina la reviviscenza di clausole nulle, bensì elimina in radice la precedente valutazione di nullità. E questo vale specie in presenza di una norma di interpretazione autentica che incide su rapporti fra soggetti privati, rispetto ai quali non può presumersi alcun intento del legislatore di favorire una delle parti nei giudizi pendenti. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45903; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 12/2018 - mass. 39755; S. 402/1993 - mass. 19971).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di L’Aquila in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, 24 e 41, secondo e terzo comma, Cost., dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017, il primo che considera validi i contratti conclusi, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, fra società di ingegneria di capitali o cooperative e soggetti privati e il secondo che abroga la previsione, di cui all’art. 24, comma 2, della legge n. 266 del 1997, che demandava a un d.m. la regolamentazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di professionisti. La disposizione censurata si fa carico di intervenire sull’incerta sorte di contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, la quale, all’art. 24, comma 1, elimina, in generale, il divieto di costituire società professionali e di esercitare l’attività professionale nelle forme delle società di persone, di capitali e cooperative; mentre, al comma 2, ora abrogato dall’art. 1, comma 149 censurato, rinvia a un d.m. di attuazione, mai adottato. In questo scenario, il censurato comma 148 palesa i tratti di una norma di interpretazione autentica dello stesso art. 24 della legge n. 266 del 1997, così escludendo che tale previsione fosse privata di qualsivoglia portata precettiva per effetto dell’inerzia da parte del potere esecutivo nell’adozione della fonte secondaria quale il d.m. indicato. In particolare, la norma interpretativa assume che la suddetta inerzia non ha inibito l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 1815 del 1939, da parte dell’art. 24, comma 1, della legge n. 266 del 1997, rispetto a quelle società, per le quali l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria risultava già disciplinato da una legge di settore. In conclusione, il significato che l’art. 1, comma 148, primo periodo, della legge n. 124 del 2017 assegna all’art. 24 della legge n. 266 del 1997, risulta compreso fra quelli che poteva esprimere la portata testuale della citata disposizione. Risulta pertanto non irragionevole la scelta del legislatore – anche adottando quella visione sinergica del rapporto fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU –, che corregge un’imperfezione del dato normativo, che non aveva previsto le conseguenze dell’eventuale mancata adozione della disciplina secondaria, e dà preferenza a una interpretazione idonea a preservare un sicuro ambito di vincolatività all’art. 24, comma 1, della legge n. 266 del 1997. Né la norma di interpretazione autentica vìola l’art. 41 Cost. Anzitutto, nel riferirsi alle società di ingegneria, essa è conforme all’istanza di un corretto esercizio delle professioni intellettuali nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale. Risultano, inoltre, tutelate le esigenze riconducibili ai limiti dell’iniziativa economica privata, anche per come interpretata alla luce dei principi concorrenziali desumibili dal diritto dell’Unione europea. La norma di interpretazione autentica neppure frustra interessi giuridicamente rilevanti o, comunque, meritevoli di tutela, perché garantisce che sia preservata la validità di contratti, la cui conclusione è idonea a ingenerare un affidamento sulla loro vincolatività ed efficacia. Da ultimo, non è lesa la tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., posto che il diritto di azione in giudizio è un posterius rispetto alla sussistenza del diritto sul piano sostanziale e, dunque, non può dirsi violato in ragione della portata, più o meno favorevole, della disciplina sostanziale). (Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 133/2020 - mass. 42559; S. 15/2012 - mass. 36050; S. 303/2011 - mass. 35926; S. 401/2008 - mass. 33002; S. 26/2003 - mass. 27543; S. 29/2002 - mass. 26774; S. 397/1994 - mass. 21093; S. 17/1976 - mass. 8167).

Massima n. 46420

È dichiarata inammissibile, per carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di L’Aquila in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017, il primo che considera validi i contratti conclusi, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, fra società di ingegneria di capitali o cooperative e soggetti privati e il secondo che abroga la previsione (art. 24, comma 2, della legge n. 266 del 1997) che demandava a un d.m. la regolamentazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di professionisti. Il rimettente, limitandosi ad asserire apoditticamente che le norme censurate comporterebbero un’ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento non solo tra le stesse società di ingegneria, ma anche tra le società tra professionisti in diversi settori, non si confronta con la peculiare disciplina dettata con riferimento all’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di ingegneria costituite nelle forme delle società di capitali o delle società cooperative. Di riflesso, dà per presupposta e non motiva la necessaria parità di trattamento che dovrebbe condurre all’ablazione delle norme censurate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, 24 e 41, commi secondo e terzo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dalla Corte d'appello di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze