Corte costituzionale
Sentenza n. 183/2024
Corte cost., sent. 21 novembre 2024, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/2024
- Data di deposito
- 21 novembre 2024
- Data di decisione
- 29 ottobre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, lett. i), legge della Regione Umbria n. 17 del 14 giugno 1994
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 46576
Nello scrutinio di leggi regionali emanate prima della riforma del Titolo V, censurate per violazione dei nuovi parametri di riparto delle competenze, la Corte – lungi dall’affermare un principio generale in ordine all’applicabilità del vecchio o del nuovo Titolo V – verifica la persistenza, nel passaggio dall’uno all’altro sistema di riparto, di limiti posti sin dall’origine all’esercizio della potestà legislativa regionale; persistenza che si rileva, in particolare, nei limiti trasversali, tesi a garantire l’uniformità di disciplina nel territorio nazionale. In tale caso è onere del rimettente motivare, a pena d’inammissibilità, in ordine alle ragioni dell’evocazione dei nuovi parametri. Rimane, in ogni caso, ferma la riferibilità dello scrutinio ai parametri in vigore al momento dell’emanazione della normativa censurata, nel rispetto del principio di continuità, secondo cui le norme regionali adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale mantengono la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall’autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. (Precedenti: S. 8/2024 - mass. 45945; S. 2/2024; S. 132/2023; S. 52/2022 - mass. 44536; S. 189/2021 - mass. 44320; S. 244/2020 - mass. 43118; S. 189/2020 - mass. 42387, S. 265/2013 - mass. 37435; S. 282/2004 - mass. 28728. 247/2016 - mass. 39140).
Massima n. 46577
Dall’interpretazione della libertà di concorrenza quale manifestazione della libertà d’iniziativa economica privata, si è passati a una nozione più ampia, che ha una duplice finalità: integra la libertà di iniziativa economica – che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori – ed è diretta alla protezione della collettività, in quanto una pluralità di imprenditori in concorrenza giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi. (Precedenti: S. 94/2013 - mass. 37078; S. 270/2010 - mass. 34885; S. 241/1990 - mass. 16006; S. 223/1982 - mass. 9535; S. 97/1969; S. 46/1963 - mass. 3302).Con l’ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla riforma del 2001 il legislatore costituzionale, affidando la tutela della concorrenza alla potestà legislativa esclusiva statale, ha esplicitato tale limite alla potestà legislativa regionale, in precedenza deducibile in via interpretativa, in particolare dai principi fondamentali delle materie già spettanti alla competenza regionale. (Precedenti: S. 129/2021; S. 56/2020).La tutela della concorrenza appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dall’art. 117, secondo comma, lettera e), a ulteriore presidio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., ponendosi tali disposizioni costituzionali in una relazione di contiguità. (Precedente: S. 67/2011 - mass. 35426).La nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost. non può non riflettere quella operante a livello europeo, dal momento che la tutela della concorrenza ha da sempre costituito, in tale ambito, un principio ordinatore dell’economia di mercato. Al rispetto dei principi europei sono tenute anche le regioni. (Precedenti: S. 44/2023 - mass. 45360; S. 56/2020 - mass. 42162; S. 83/2018 - mass. 40489).La definizione di quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi – decisiva ai fini della configurazione di un settore di attività economica, trattandosi di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato – rientra nell’ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost. (Precedenti: S. 129/2021 - mass. 43981; S. 265/2016 - mass. 39278).Ai legislatori regionali – tenuti al rispetto anche dei principi elaborati a livello europeo – è fatto divieto di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale. (Precedenti: S. 129/2021 - mass. 43981; S. 264/2013 - mass. 37434; S. 182/1976 - mass. 8464; S. 14/2004).Esiste la necessità costituzionale, con specifico riferimento al settore degli NCC, di un’apertura del mercato, eliminando ogni barriera regolatoria priva di adeguata giustificazione. (Precedenti: S.137/2024 - mass. 46293; S. 36/2024 - mass. 46051).
Massima n. 46578
Deve necessariamente sussistere una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire. (Precedente: S. 8/2024 - mass. 45947).
Massima n. 46579
L’equilibrio tra il libero esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà, individuato nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, condiziona anche la potestà legislativa delle regioni in materie di carattere residuale; lo stesso può, infatti, influirvi fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. (Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 56/2020 - mass. 42162 e 42164; S. 265/2016 - mass. 39278; S. 30/2016 - mass. 38728).La materia «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale» – che ricomprendeva anche i servizi pubblici di trasporto di persone e merci – era assegnata, prima della legge cost. n. 3 del 2001, alle regioni, in regime di potestà legislativa concorrente, sicché la legge n. 21 del 1992 si poneva come legge quadro di definizione dei principi fondamentali. Con la modifica del riparto di competenze il trasporto pubblico locale è poi transitato nell’ambito della (più ampia) competenza legislativa regionale residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42164; S. 5/2019 - mass. 40458; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 30/2016 - mass. 38728; S. 452/2007 - mass. 32000).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e, Cost., nonché dell'art. 117, primo comma, Cost. nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, l’art. 6, comma 1, lett. i, della legge della legge reg. Umbria n. 17 del 1994, che prevede, tra i requisiti necessari per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, la residenza in uno dei comuni della Regione. La disposizione censurata dal TAR Umbria, sez. prima, introdotta prima della modifica del Titolo V, viola l’art. 117 Cost., sia nel testo ante riforma che nell’attuale suo secondo comma, lett. e, dal momento che il divieto di incidere sulla concorrenza tra gli operatori economici, oggi espresso nella riserva alla potestà legislativa esclusiva statale della materia tutela della concorrenza, non era estraneo neppure al precedente assetto del riparto delle competenze. La concorrenza, infatti, ha dapprima costituito un limite implicito derivante dai principi fondamentali della legge quadro n. 21 del 1992, rispetto a cui il richiesto requisito della residenza nel territorio regionale difetta di coerenza; inoltre, la disposizione censurata interviene sull’assetto individuato dal legislatore statale alterando l’equilibrio tra il libero esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà. Essa, infine, è viziata anche dalla contraddittorietà intrinseca tra il requisito della residenza che introduce e la “causa” normativa che dovrebbe assisterlo: mentre legge regionale e legge quadro mirano a garantire, anche a tutela dell’utenza, le idoneità tecniche e le attitudini morali dell’aspirante, l’addizione della residenza è eccentrica rispetto a tale ratio e costituisce un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, in quanto eccessivamente e inutilmente gravoso). (Precedenti: S. 264/2013 - mass. 37434; S. 152/2017 - mass. 39960).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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