Corte costituzionale

Sentenza n. 182/2024

Corte cost., sent. 19 novembre 2024, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/2024
Data di deposito
19 novembre 2024
Data di decisione
29 ottobre 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 87, comma 4, lett. a), n. 2), legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 4 agosto 2015
  • art. 90, comma 1, lett. d), legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 4 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 46538

L’onerosità del permesso di costruire è una regola generale che costituisce un principio fondamentale della materia «governo del territorio» e norma fondamentale delle riforme economico-sociali. Le deroghe previste anche dalla normativa statale sono sempre rivolte al perseguimento di interessi generali di natura solidaristica o di incentivo ad attività e interventi che abbiano un positivo impatto sull’ambiente. (Precedenti: S. 247/2020 - mass. 43133; S. 64/2020 - mass. 43145; S. 296/1991; S. 1033/1988 - mass. 13281).

Massima n. 46539

L’evoluzione della coscienza sociale e la crisi della finanza pubblica rendono sempre meno sopportabili i trattamenti di favore che tendono a qualificarsi come privilegi; si rende, pertanto, necessario uno scrutinio particolarmente rigoroso sulle norme di agevolazione fiscale che non siano riconducibili all’attuazione di altri principi costituzionali (a titolo esemplificativo, tutela della famiglia, diritto alla salute o sviluppo della previdenza). (Precedenti: S. 120/2020 - mass. 45650; S. 421/1995 - mass. 22801).

Massima n. 46540

Sono dichiarate inammissibili, implicando interventi di sistema sul complesso quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., del combinato disposto degli artt. 87, comma 4, lett. a), n. 2), e 90, comma 1, lett. d), della legge prov. Trento n. 15 del 2015, che dispongono un’esenzione dal contributo di costruzione per la realizzazione dell’abitazione principale (limitatamente ai primi 120 metri quadrati e se la residenza non è qualificabile come di lusso) quando il richiedente e il suo coniuge non siano già titolari del diritto di proprietà, o di altri diritti reali, su un alloggio idoneo alle esigenze familiari ubicato nel territorio provinciale. Le disposizioni censurate configurano norme di privilegio che esonerano il costruttore – oltre che dalla socializzazione del maggior valore che questi ricava – anche dagli oneri di urbanizzazione, ovvero dal costo che lo stesso pone a carico della collettività; e ciò senza che sia riscontrabile un effettivo interesse generale, non potendo essere qualificato tale, a priori, l’interesse individuale alla edificazione della prima abitazione. Ciò in un contesto in cui, peraltro, la Provincia autonoma di Trento è finanziata prevalentemente con compartecipazioni alle imposte nazionali – e solo in minima parte con uno sforzo fiscale autonomo – e l’esenzione prevista, che non trova eguali in altra legislazione regionale o provinciale, non è nemmeno strutturata in modo da interessarsi di situazioni di fragilità finendo, così, per porre a carico della fiscalità generale, e quindi anche delle persone a basso reddito, il costo determinato dalle costruzioni. Tuttavia, pur riconosciuta l’effettiva sussistenza dei vulnera al principio di ragionevolezza le modalità con cui essi possono essere superati sono molteplici, implicando interventi di sistema sul complesso quadro normativo; pertanto, questi sono rimessi alla discrezionalità del legislatore provinciale, che, nel rispetto del principio di ragionevolezza e sulla scorta dei modelli presenti nella disciplina statale, ha diverse opzioni a disposizione per ricondurre l’esenzione entro un binario costituzionalmente compatibile. È, pertanto, a lui rimesso provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica di tale insieme di esenzioni. (Precedenti: S. 148/2024 - mass. 46369; S. 27/2024 - mass. 46006; S. 209/2022 - mass. 45103).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 87, comma 4, lettera a), numero 2), e 90, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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