Corte costituzionale

Sentenza n. 176/2024

Corte cost., sent. 7 novembre 2024, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/2024
Data di deposito
7 novembre 2024
Data di decisione
21 maggio 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47-ter, comma 1, bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 46435

Il principio di retroattività della lex mitior in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma, Cost. – che sancisce il distinto principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, finalizzato primariamente a tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale non prevedibile al momento della commissione del fatto – ma rinviene il suo diretto fondamento costituzionale nell’art. 3 Cost. (e indiretto nelle norme sovranazionali che fungono da norme interposte rispetto all’art. 117, primo comma, Cost.). Il principio di eguaglianza impone infatti di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice, giacché non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve). (Precedenti: S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 230/2012 - mass. 36652; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 394/2006 - mass. 30804). La riconduzione del principio di retroattività della lex mitior nell’alveo dell’art. 3 Cost., piuttosto che in quello dell’art. 25, secondo comma, Cost., comporta che il relativo statuto costituzionale risulti meno energico di quello del principio di irretroattività in peius. Mentre, infatti, quest’ultimo costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. (Precedenti: S. 278/2020; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 394/2006 - mass. 30804; S. 393/2006 - mass. 30799).L’esigenza di salvaguardare la stabilità della res iudicata è suscettibile di costituire, in generale, una adeguata ragione di deroga al principio di retroattività della lex mitior, senza che ciò implichi alcuna frizione con la dimensione sovranazionale del principio stesso, quale risultante, in particolare, dall’art. 7 CEDU nell’interpretazione della Corte di Strasburgo, la quale esclude che il principio sia destinato ad operare oltre il limite del giudicato. (Precedenti: S. 230/2012 - mass. 36652; S. 236/2011- mass. 35793; O. 330/1995 - mass. 21720; S. 74/1980 - mass. 9489, 9490).

Massima n. 46436

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Trieste, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede, in favore dei condannati con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, per i quali l’esecuzione della pena sia stata sospesa ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (c.d. “liberi sospesi”), la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare per espiare una pena detentiva non superiore a quattro anni, anziché inferiore o uguale a due anni, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, se sussistono comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato, alle condizioni e con le prescrizioni previste per la pena sostitutiva della detenzione domiciliare dagli artt. 56, 59 e 56-ter della legge n. 689 del 1981, come modificati dal citato d.lgs. L’inapplicabilità della più favorevole disciplina delle pene sostitutive – e, nella specie, della detenzione domiciliare sostitutiva rispetto alla omonima misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento penitenziario – ai condannati con sentenza irrevocabile prima della “riforma Cartabia” del 2022 (siano o no “liberi sospesi”), come invece previsto per i condannati con sentenza non ancora definitiva, rispecchia la regola generale espressa dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. ed è in linea con la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’esigenza di salvaguardare la stabilità della cosa giudicata è suscettibile di costituire adeguata ragione di deroga al principio della retroattività in mitior. Nello specifico poi – di là dalla stretta connessione logico-sistematica delle pene sostitutive con il giudizio di cognizione – sarebbe del tutto ingiustificato estendere la disciplina più favorevole a soggetti che, al momento dell’entrata in vigore della riforma, si trovino nella condizione – quella di “liberi sospesi” – che la riforma stessa mira a prevenire, ma che, proprio per questo, hanno la possibilità di fruire, quando ne ricorrano i presupposti, della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non ricompresa invece tra le nuove pene sostitutive. Non fondata è anche la censura di violazione della finalità rieducativa della pena, perché meramente ancillare rispetto a quella di disparità di trattamento. (Precedente: S. 84/2024 - mass. 46180).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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