Corte costituzionale
Sentenza n. 173/2024
Corte cost., sent. 4 novembre 2024, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/2024
- Data di deposito
- 4 novembre 2024
- Data di decisione
- 15 ottobre 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 282-ter, comma 1, codice di procedura penale
- art. 282-ter, comma 2, codice di procedura penale
- art. 12, comma 1, lett. d), n. 1) e n. 2), legge n. 168 del 24 novembre 2023
Parametri
Massime
Massima n. 46398
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), della legge n. 168 del 2023 (“nuovo codice rosso”), che prevede come inderogabili la distanza minima di 500 metri e l’attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e prescrive l’applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto. La necessità di assistere il divieto di avvicinamento con il c.d. braccialetto elettronico corrisponde all’esigenza di accentuare la funzione protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini peculiari, realizzandosi così il bilanciamento tra i valori in tensione: da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata. In tal senso, il braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi la distanza indicata, che non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità. A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue. Circa l’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo elettronico, la norma censurata può essere interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella «anche», che vi figura a delimitare il comparativo «più gravi». Pertanto, laddove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44585; S. 191/2020 - mass. 43290; S. 232/2013 - mass. 37358; S. 265/2010 - mass. 34863; S. 299/2005 - mass. 29662; O. 136/2017 - mass. 39948).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze