Corte costituzionale

Sentenza n. 171/2024

Corte cost., sent. 29 ottobre 2024, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/2024
Data di deposito
29 ottobre 2024
Data di decisione
24 settembre 2024
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
  • art. 1, comma 715, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 46426

È disposta la riunione dei giudizi quando le ordinanze di rimessione censurano, anche solo in parte, la medesima disposizione e sono fondati su argomentazioni e parametri sostanzialmente coincidenti. (Precedenti: S. 220/2023 - mass. 45895; S. 128/2023).

Massima n. 46427

È dichiarata manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. La Corte rimettente si è limitata a evocare il detto parametro senza alcuna specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45938; S. 194/2023 - mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817).

Massima n. 46428

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. Con riferimento all’asserita violazione del principio di capacità contributiva, è stato già chiarito che l’indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRES non possa essere estesa all’IRAP, in ragione della diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle basi imponibili e delle discipline. Inoltre, con riferimento all’asserita violazione del divieto di doppia imposizione, si è già precisato che il mancato riconoscimento della deducibilità dell’IMU, in particolare sui beni strumentali dall’IRES e oggi dall’IRAP, non dà luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e, rispettivamente, IRES e IRAP sono diversi. (Precedenti: S. 21/2024 - mass. 46015; S. 262/2020 - mass. 42996).

Massima n. 46429

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia, sez. 1, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. Con riferimento alla questione sollevata dalla CGT di Milano rileva che quanto affermato nella sentenza n. 262 del 2020 – in relazione all’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali rispetto a quelle che svolgono la propria attività utilizzando immobili in locazione – non si presta a essere traslato sul regime dell’IRAP: per tale imposta, infatti, il legislatore ha individuato quale nuovo e diverso indice di capacità contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Egualmente non fondata è la questione sollevata dalla CGT di Reggio Emilia, in quanto il rimettente mette a confronto situazioni non omogenee, e quindi non assimilabili: da un lato, infatti, ad assumere rilievo è il fatto giuridico della non deducibilità dall’IRAP dell’IMU che grava sul proprietario di beni strumentali; dall’altro, viene in considerazione il fatto economico della ipotetica traslazione a carico del locatore del peso economico del pagamento dell’IMU, che dipende da molteplici fattori e non costituisce la conseguenza di una specifica disciplina. (Precedenti: S. 85/2020 - mass. 43541; S. 155/ 2014 - mass. 37985).

Massima n. 46430

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia, sez. 1, in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. L’ordinanza non svolge quella puntuale e doverosa analisi della struttura dell’imposta necessaria al fine di motivarne il vizio di manifesta rottura della coerenza interna: gli scarni passaggi tratti dall’atto difensivo della parte, e riportati in motivazione, non consentono, infatti, di comprendere su quali ragioni essa si sostanzierebbe, compromettendo il requisito della necessaria autosufficienza dell’ordinanza di rimessione. Rimangono, inoltre, oscure le motivazioni per cui la questione risulterebbe impregiudicata da quella decisa con la sentenza n. 21 del 2024 dove, invece, si è chiarita la differenza tra il criterio di calcolo del valore della produzione netta e quello del reddito netto.

Massima n. 46431

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento dalla CGT di Reggio Emilia, sez. 1, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui sancirebbe la totale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’IRAP. Nonostante tale disposizione preveda, tra l’altro, la non deducibilità dell’ICI dalla base imponibile IRAP, l’ordinanza non compie alcuna precisazione in ordine alle ragioni per le quali si sia fatto richiamo anche ad essa. (Precedenti: S. 12/2024 - mass. 45977; S. 248/2022 - mass. 45204; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 123/2021 - mass. 43987).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui prevede che «[l]a medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive», sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 2, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede che «[l]a medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive», sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione 1, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), «nella parte in cui sancisc[e] la totale indeducibilità dell'IMU dalla base imponibile dell'IRAP», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione 1, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede che «[l]a medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive», sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 2, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede che «[l]a medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive», sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 2, e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione 1, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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