Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2024

Corte cost., sent. 29 ottobre 2024, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/2024
Data di deposito
29 ottobre 2024
Data di decisione
24 settembre 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Regione siciliana n. 1 del 16 gennaio 2024
  • art. 25, comma 2, legge della Regione siciliana n. 1 del 16 gennaio 2024
  • art. 20, comma 1, legge della Regione siciliana n. 30 del 3 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 46422

L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate; il ricorrente, pertanto, ha l’onere di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti: S. 125/2023 - mass. 45698; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 217/2022 - mass. 45115; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 170/2021 - mass. 44135; S. 279/2020 - mass. 43135).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per inadeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma – in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 – e 97, primo e secondo comma, Cost., nonché all’art. 14, comma 1, statuto reg. Siciliana, dell’art. 8 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024 che stabilisce, al comma 1, che gli incrementi di cui all’art. 87 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana – relativi all’indennità di amministrazione – per il triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell’elemento perequativo di cui all’art. 1, comma 440, lett. b, della legge n. 145 del 2018, sono finanziati a regime nell’ambito del rinnovo contrattuale contemplato per il triennio 2019-2021 e, al comma 2 che, per i rinnovi contrattuali, le risorse finanziarie per tali rinnovi sono integrate di 4,3 milioni di euro. Nonostante la disposizione impugnata si collochi in un articolato contesto normativo, il ricorso, pur denunciando il contrasto con una serie di parametri costituzionali e statutari, non argomenta in maniera sufficientemente adeguata le relative ragioni. Il ricorrente, infatti, non spiega perché le violazioni dipenderebbero dall’impugnato art. 8 – che non contiene una previsione di spesa, ma prescrizioni contabili e di finanziamento, le quali non toccano la competenza della Corte dei conti – e non dall’art. 87 del CCRL, che contempla l’incremento dell’indennità di amministrazione; lo stesso non chiarisce le ragioni per cui la misura di tale incremento determinerebbe un onere finanziario superiore rispetto alla contrattazione collettiva nazionale né si confronta con il d.l. n. 135 del 2018, come conv. e con il rapporto di certificazione della Corte dei conti relativa al rinnovo per il triennio 2019-2021. Risulta, inoltre, insufficiente, argomentare la violazione del rispetto dell’equilibrio di bilancio, in relazione all’accordo per il ripiano decennale del disavanzo del 2023, potendo il trattamento accessorio del personale riverberarsi negativamente su di esso solo se i relativi costi sono superiori a quelli dell’elemento perequativo che va a sostituire, mentre la Corte dei conti ha verificato la compatibilità economica e finanziaria degli incrementi previsti per il triennio contrattuale 2016-2018. Con riferimento, infine, alla dedotta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., il Governo non spiega perché assume che la misura prevista dalla contrattazione collettiva regionale andrebbe a favorire le fasce retributive più elevate, in contrasto con lo scopo dell’elemento perequativo contemplato dalla legislazione nazionale).

Massima n. 46423

Alla potestà legislativa, anche regionale, appartiene la facoltà di adottare disposizioni di interpretazione autentica, le quali si saldano con le disposizioni interpretate, così esprimendo un unico precetto normativo fin dall’origine. Si tratta di una tecnica normativa non ordinaria, bensì eccezionale, la cui riconoscibilità di solito è affidata innanzi tutto all’espressa dichiarazione, benché da sola non sufficiente, della disposizione stessa come di interpretazione autentica. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45903; S. 133/2020 - mass. 42559; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 132/2016; S. 314/2013).

Massima n. 46424

L’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, che stabilisce condizioni indefettibili nell’individuazione e nell’allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni – e da cui scaturisce l’impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi – persegue l’obiettivo di evitare indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA ed ha la natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti: S. 1/2024; S. 233/2022 - mass. 45183; S. 132/2021 - mass. 43989; S. 197/2019 - mass. 41883).La tassatività dell’elenco degli enti del Servizio sanitario, contenuto nell’art. 19 del d.lgs. n. 118 del 2011, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica in funzione di controllo e contenimento della spesa sanitaria.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 25, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024 che, modificando l’art. 20, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 30 del 1993, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, natura di ente del SSR al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario, CEFPAS, con sede in Caltanissetta. Diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, la disposizione impugnata – integrando la norma originaria con l’aggiunta della detta qualificazione e stabilendone la decorrenza degli effetti dalla data di entrata in vigore della legge – presenta contenuto innovativo: ove, infatti, si trattasse di disposizione di interpretazione autentica, la norma risultante dalla saldatura con la disposizione interpretata avrebbe comportato la sua vigenza ab origine. La disposizione impugnata dal Governo viola, da un lato, il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, il cui obiettivo è evitare indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA, non potendo il CEFPAS – che svolge funzioni di formazione del personale sanitario e dei medici specializzati, di ricerca e di organizzazione di convegni – essere ricompreso nell’elenco tassativo degli enti facenti parte del Servizio sanitario, di cui al precedente art. 19, i quali devono svolgere, almeno in via concorrente, funzioni sanitarie in senso stretto. È parimenti violato il principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dal momento che stante l’assoggettamento della Regione Siciliana al piano di rientro dal disavanzo sanitario, essa non può incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali).

Massima n. 46425

I vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica; pertanto i piani di rientro e i programmi operativi, che ne costituiscono attuazione e aggiornamento, sono vincolanti per la regione che li abbia sottoscritti. La regione assoggettata a un piano di rientro ha, quindi, non solo il dovere di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, ma anche (e soprattutto) quello di non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione del piano. (Precedenti: S. 155/2023 - mass. 45756; S. 134/2023 - mass. 45667; S. 20/2023; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020; S. 197/2019; S. 14/2017; S. 266/2016; S. 278/2014).In costanza del piano di rientro, la regione non può introdurre, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; l’assoggettamento ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario le impedisce, infatti, di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali, e, quindi, per esborsi non obbligatori. Tale effetto preclusivo di qualsiasi disposizione regionale incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale è, invero, finalizzato a garantire contemporaneamente il processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili. (Precedenti: S. 9/2024 - mass. 45954; S. 176/2023 - mass. 45766; S. 242/2022 - mass. 45164; S. 190/2022 - mass. 45053; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 166/2020 – mass. 42367; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 172/2018 - mass. 40161; S. 51/2013 - mass. 36985).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 97, commi primo e secondo, della Costituzione, nonché all'art. 14, comma 1, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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