Corte costituzionale

Sentenza n. 166/2024

Corte cost., sent. 22 ottobre 2024, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/2024
Data di deposito
22 ottobre 2024
Data di decisione
24 settembre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:166

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46390

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trieste, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 341-bis cod. pen., come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 53 del 2019, come conv., nella parte in cui punisce il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con la pena minima della reclusione di sei mesi. A seguito della novella, che ha innalzato la pena minima dalla previgente soglia di quindici giorni, si punisce con il minimo edittale censurato una condotta che, nel “nuovo” reato di oltraggio, prevede che l’offesa deve essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, il che comporta una lesione della reputazione del pubblico ufficiale e del prestigio e dell’immagine della pubblica amministrazione; mentre il terzo elemento specializzante richiede che il delitto sia integrato solo se la condotta offensiva sia posta in essere nel momento in cui il pubblico ufficiale sta compiendo un atto doveroso del suo ufficio e quindi laddove è massimo il danno che tale condotta può arrecare; e l’ultimo elemento di novità, infine, richiede che siano offesi, al contempo, sia l’onore che il prestigio del pubblico ufficiale. In tal modo, l’introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto funzionale ha configurato un delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Tali nuovi requisiti restringono significativamente l’ambito applicativo della nuova fattispecie, arricchendone la dimensione offensiva e selezionando condotte di apprezzabile gravità, che rendono non intrinsecamente sproporzionata né contraria al principio rieducativo la previsione di una pena minima di sei mesi di reclusione. D’altra parte, la “nuova” fattispecie di oltraggio condivide ora con la fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), assunta a tertium comparationis dal rimettente, una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgimento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 97, secondo comma, Cost. Infine, con riferimento ai reati a citazione diretta come quello in questione, l’art. 554-bis cod. proc. pen. ha inserito l’udienza di comparizione predibattimentale per favorire il ricorso a strumenti di giustizia riparativa; deve dunque considerarsi che per questa tipologia di reato è possibile il ricorso al suddetto strumento, che consente di responsabilizzare l’autore dell’offesa e recuperare le relazioni interpersonali danneggiate dal reato, contribuendo a restituire un’immagine positiva all’azione della pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 71/2024 - mass. 46154; S. 45/2024 - mass. 46077; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898; S. 30/2021 - mass. 43628; S. 284/2019 - mass. 40956; S. 341/1994 - mass. 20951).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341-bis, del codice penale, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, sezione penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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