Corte costituzionale
Sentenza n. 153/2024
Corte cost., sent. 29 luglio 2024, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/2024
- Data di deposito
- 29 luglio 2024
- Data di decisione
- 3 luglio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 1, legge della Regione Liguria n. 20 del 28 dicembre 2023
- art. 47, comma 2, legge della Regione Liguria n. 20 del 28 dicembre 2023
- art. 47, comma 3, legge della Regione Liguria n. 20 del 28 dicembre 2023
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 4, legge n. 120 del 3 agosto 2007
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 46391
Le disposizioni che disciplinano l’attività intramuraria (ALPI) rappresentano un elemento fra i più caratterizzanti nella disciplina del rapporto fra personale sanitario ed utenti del servizio sanitario, nonché della stessa organizzazione sanitaria, tanto che alcune di esse costituiscono principi fondamentali, espressivi delle esigenze di uniforme trattamento sul territorio nazionale, vincolanti per tutte le regioni. (Precedente: S. 50/2007 - mass. 31041).La disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) dei dirigenti sanitari, pur incidendo su una pluralità di ambiti, deve essere ascritta, in via prevalente, alla materia della tutela della salute, in ragione della sua stretta inerenza con l’organizzazione del SSR e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, a loro volta condizionate dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno dei sanitari addetti ai servizi e, segnatamente, di coloro che rivestono una posizione apicale. (Precedenti: S. 98/2023 - mass. 45645; S. 170/2020 - mass. 43347; S. 54/2015 - 38306; S. 301/2013 - mass. 37525; S. 371/2008 - mass. 32918).La disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) – volta ad assicurare che non resti priva di conseguenze, in termini di concrete possibilità di svolgimento, l’opzione compiuta dal sanitario in favore del rapporto di lavoro esclusivo – è espressione del medesimo principio fondamentale cui è riconducibile l’opzione tra i due regimi di lavoro, esclusivo e non, dei dirigenti sanitari. (Precedenti: S. 54/2015 - mass. 38306; S. 371/2008 - mass. 32921).La scelta del legislatore statale di subordinare l’attività libero-professionale intramuraria a una serie di condizioni di tempo e di luogo, con esclusione dell’esercizio della medesima all’interno di strutture private accreditate con il SSN, costituisce espressione, da un lato, dell’ampia accezione in cui è stato declinato principio di esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN; dall’altro, della particolare natura di tali strutture, che svolgono una funzione integrativa e sussidiaria della rete sanitaria pubblica, che le differenzia da quelle non accreditate. Funzione ausiliaria oggi ulteriormente valorizzata dalla connessione sussistente fra il rilascio dell’accreditamento e la valutazione della funzionalità dei requisiti posseduti dalla struttura sanitaria privata rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria. (Precedenti: S. 113/2022 - mass. 44769; S. 238/2018 - mass. 40580; S. 457/1993 - mass. 20286 e 20287).Il divieto di svolgere attività libero-professionale presso le strutture private accreditate costituisce corollario del principio di esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, mediante il quale il legislatore ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico, evitando che potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture convenzionate. Tale divieto costituisce principio fondamentale della materia della tutela della salute, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle regioni e delle province autonome in ordine a un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti. (Precedenti: S. 238/2018 - mass. 40580; S. 457/1993 - mass. 20287).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 47, comma 1, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023 che consente, in via transitoria e comunque fino all’anno 2025, ai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR di svolgere l’attività libero-professionale intramuraria - ALPI nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR. La disposizione regionale impugnata dal Governo disattende il divieto di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, nonché il connesso principio di esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario con il servizio sanitario pubblico violando, così, i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia della tutela della salute. Non sussistono, inoltre, i presupposti in ordine alla richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 4, in ragione della sua asserita sopravvenuta irragionevolezza, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3-quater del d.l. n. 127 del 2021, come conv.: quest’ultimo ha espressamente previsto una deroga analoga, per fronteggiare la situazione di emergenza generata dal COVID-19, con proroga al 2025, ma in relazione ai soli operatori delle professioni sanitarie).
Massima n. 46392
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 47, comma 2, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023 nella parte in cui autorizza, in via transitoria, per ridurre le liste di attesa e in ogni caso fino al 2025, le aziende sanitarie, gli enti e gli istituti del SSR, ad acquisire dai propri dirigenti sanitari in rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o di équipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria anche presso strutture private accreditate. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio di esclusività del rapporto di lavoro con il SSN, di cui il divieto di svolgere attività libero-professionale presso le strutture private accreditate costituisce corollario, e viola, pertanto, il principio fondamentale della materia concorrente della tutela della salute di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007. Tale contrasto è reso ancor più evidente dalla contraddittorietà fra l’esigenza di ovviare alla carenza di organico delle aziende sanitarie e di ridurre le liste di attesa e la possibilità, accordata ai dirigenti sanitari, di operare, non presso l’azienda sanitaria stessa, ma presso le strutture private accreditate.
Massima n. 46393
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., dell’art. 47, comma 3, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023 che attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale «di cui al comma 2» (ovvero delle prestazioni sanitarie c.d. “aggiuntive” dei dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR, che abbiano optato per l’esercizio dell’ALPI, acquistate dalle aziende sanitarie) nonché la valorizzazione economica dell’attività libero professionale da corrispondere, a prestazione, ai professionisti. A seguito della caducazione parziale del comma 2 – limitata al riferimento alle prestazioni presso strutture private accreditate – il successivo comma 3 conserva un suo, sebbene più limitato, ambito di applicazione; la disposizione è, infatti, compatibile con la facoltà della Regione di autorizzare, al ricorrere delle condizioni indicate dal legislatore, l’acquisto da parte delle aziende sanitarie delle prestazioni aggiuntive dai propri dirigenti sanitari e di disciplinare, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso legislatore, criteri e modalità di svolgimento di tale attività. Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 3 Cost., la censura non può, infine, configurarsi quale questione di legittimità costituzionale autonoma, costituendo mera specificazione delle questioni promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023, limitatamente alle parole «anche con le modalità di cui al comma 1»;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 3, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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