Corte costituzionale

Sentenza n. 149/2024

Corte cost., sent. 25 luglio 2024, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/2024
Data di deposito
25 luglio 2024
Data di decisione
4 luglio 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:149

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46266

In tema di eccesso di delega, l’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell’attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d’altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell’oggetto indicato dalla legge di delega, fino all’estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. (Precedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 212/2018 - mass. 40849; S. 194/2015 - mass. 38554; S. 182/2014 - mass. 38047; S. 50/2014 - mass. 37779).Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega deve essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante. (Precedenti: S. 96/2024 - mass. 46203; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016 - mass. 38781; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115).Lo spazio della discrezionalità del legislatore delegato risente inevitabilmente, nella sua maggiore o minore ampiezza, dell’ambito oggetto di intervento, così che, per la complessità dei rapporti, la tecnicità e l’interconnessione delle regole che in esso operano, la disciplina oggetto di delega mal si presta ad esame ed approvazione diretta delle Camere, come avviene nell’area della codificazione, che è quella elettiva della delegazione legislativa. In questi casi, i principi e i criteri direttivi della delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, così da ampliare il potere e l’attività di riempimento demandati al legislatore delegato. (Precedenti: S. 96/2024 - mass. 46203; S. 84/2024 - mass. 46180; S. 22/2024 - mass. 45964, 45965).La necessità di inquadrare i termini di esercizio della discrezionalità del legislatore delegato entro una cornice unitaria emergente dalla delega interpretata anche in chiave sistematica e teleologica assume un particolare rilievo laddove la questione della conformità alla delega di una specifica disposizione prevista dal provvedimento delegato in assenza di puntuali e dettagliate direttive deve necessariamente plasmarsi in funzione delle soluzioni attuative che il legislatore delegato è chiamato ad effettuare in relazione alle discipline di diritto sostanziale cui la stessa delega si sia, invece, espressamente riferita. (Precedenti: S. 182/2018 - mass. 40211, 40212; S. 194/2015 - mass. 38554).

Massima n. 46267

Il criterio di calcolo delle circostanze è di per sé suscettibile di svolgimenti diversificati e, pertanto, espressione di scelte discrezionali del legislatore soggette al limite della manifesta irragionevolezza.

Massima n. 46268

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in via principale, dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 76 Cost. – dell’art. 131-bis, quinto comma, primo periodo, cod. pen., nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». È del tutto coerente con il criterio direttivo contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014, volto all’introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il legislatore delegato, nello specificare la portata operativa dell’istituto, abbia previsto che la soglia edittale di pena detentiva – fissata nella delega in cinque anni di reclusione – debba essere calcolata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti in grado di dare luogo a figure sostanzialmente autonome di reato, connotate da uno specifico disvalore e per questo tali da escludere in re ipsa la tenuità (o l’inverso, in caso di attenuanti ad effetto speciale). Nessun rilievo ha poi la diversa disciplina prevista per la messa alla prova dell’imputato e per le pene della reclusione e dell’arresto domiciliare, trattandosi di fattispecie eterogenee e, nel caso della messa alla prova (ove la soglia di pena detentiva è determinata unicamente sulla fattispecie base), di un istituto regolato direttamente dalla legge del 2014, a dimostrazione a contrario della fisiologica attribuzione al legislatore delegato di uno spazio discrezionale nello svolgimento della delega con il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Massima n. 46269

Le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall’altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore. (Precedenti: S. 156/2020 - mass. 43414; S. 140/2009 - mass. 33390; S. 8/1996 - mass. 22084, 22085).Le scelte del legislatore relative all’ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta. (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43627; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).

Massima n. 46270

Il principio di offensività, inteso come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”), opera anche come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinché, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”). (Precedenti: S. 28/2024 - mass. 46019; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138).

Massima n. 46271

Le deroghe al bilanciamento delle circostanze sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore. (Precedenti: S. 217/2023 - mass. 45907; S. 88/2019 - mass. 42547).

Massima n. 46272

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 131-bis, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., limitatamente alle parole «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69». Il divieto di bilanciamento, previsto dalla disposizione censurata ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze aggravanti a effetto speciale o autonome con eventuali circostanze attenuanti a effetto comune, è frutto di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole. Tale disposizione, infatti, diversamente dalle ipotesi di “ordinaria” inoperatività del bilanciamento di circostanze, detta una regola riguardante l’esercizio dei poteri del giudice in vista dell’applicazione della predetta causa di non punibilità, che è pur sempre un istituto derogatorio ed eccezionale, ma senza che il giudizio di bilanciamento resti precluso nel momento di applicazione della sanzione in concreto. La disposizione censurata, pertanto, anche da questo punto di vista non si pone in contrasto con il principio di offensività, poiché l’applicazione o meno dell’esimente viene fatta dipendere dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello della fattispecie non aggravata. (Precedenti: S. 217/2023 - mass. 45907; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 197/2023 - mass. 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 260/2020 - mass. 43109).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quinto comma, primo periodo, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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