Corte costituzionale

Sentenza n. 138/2024

Corte cost., sent. 19 luglio 2024, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/2024
Data di deposito
19 luglio 2024
Data di decisione
9 maggio 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
MODUGNO
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:138

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46304

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non è consentito alle parti costituite – e a fortiori agli amici curiae – ampliare il thema decidendum delineato dall’ordinanza di rimessione con la prospettazione di ulteriori questioni o profili, che restano quindi estranei alla valutazione della Corte costituzionale. (Precedenti: S. 161/2023 - mass. 45734; S. 228/2022; S. 202/2021 - mass. 44248; S. 180/2021 - mass. 44152).

Massima n. 46305

Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope ha natura plurioffensiva, in quanto mira a salvaguardare, da un lato, coerentemente con i delitti-scopo, la salute pubblica, posta in pericolo dal consumo di droga, tanto più quando i relativi traffici siano svolti da gruppi organizzati; dall’altro, l’ordine pubblico, al quale, in via generale, attenta l’esistenza stessa di organizzazioni dedite alla commissione di reati.

Massima n. 46306

L’applicazione di attenuanti, generiche o di altra natura, non è in grado di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria di pene manifestamente eccessive nel minimo. (Precedenti: S. 46/2024; S. 120/2023 - mass. 45595; S. 63/2022 - mass. 44730).

Massima n. 46307

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il petitum formulato dal rimettente non vincola la Corte costituzionale [ai fini della individuazione della pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata]. (Precedenti: S. 46/2024; S. 12/2024; S. 221/2023 - mass. 45911).Il petitum è contraddittorio – e la questione di conseguenza inammissibile – solo quando le modalità argomentative dell’ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il “verso” delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto. (Precedenti: S. 221/2023 - mass. 45911; S. 205/2021 - mass. 44319; S. 153/2020 - mass. 43408; S. 175/2018 - mass. 40389).

Massima n. 46308

Una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore – qual è, tipicamente, quella della determinazione della risposta sanzionatoria a ciascun illecito penale. Risulta a tal fine sufficiente la presenza di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, tratte da discipline già esistenti, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore e che consentano di porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare vuoti di tutela, ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare, nell’esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi costituzionali. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46030; S. 95/22 - mass. 44715; S. 28/2022 - mass. 44616; S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937).

Massima n. 46309

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nel massimo per le ipotesi “lievi” di associazione dal successivo comma 6. Lo iato tra le pene minime previste per l’ipotesi “ordinaria” e quelle massime stabilite per l’ipotesi “lieve” del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una “frattura sanzionatoria” di ampiezza analoga, ed anzi persino più estesa, rispetto a quella giudicata non costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cui all’art. 73 del medesimo t.u., sia in termini assoluti (tredici anni di differenza per i soggetti “apicali” e cinque per i partecipanti “semplici”), sia in termini proporzionali (quasi il triplo per i soggetti “apicali” e il doppio, come nel caso allora censurato, per i partecipanti “semplici”). Al vulnus denunciato non è, però, possibile porre rimedio, come richiesto dal rimettente, con l’allineamento dei minimi edittali della fattispecie “maior” ai massimi di quella “minor”, non potendosi ritenere che alla continuità dell’offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria; una tale soluzione, inoltre, non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore, determinando un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva rispetto a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un marcato disvalore, in ragione del connubio tra associazionismo criminale e mercato della droga. Né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento diverse – all’interno della disciplina degli stupefacenti o in relazione ad altre figure “specializzate” di reato associativo – che consentano di riequilibrare l’assetto sanzionatorio censurato. A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un sollecito intervento del legislatore. (Precedenti: S. 40/2019 – mass. 42188; S. 179/2017 – mass. 41198).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.

F.to:

Franco MODUGNO, Presidente e Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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