Corte costituzionale

Sentenza n. 137/2024

Corte cost., sent. 19 luglio 2024, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/2024
Data di deposito
19 luglio 2024
Data di decisione
3 luglio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:137

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 12 del 11 febbraio 2019
  • art. 10-bis, comma 6, decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 46292

È possibile una compressione della libertà d’iniziativa economica privata solo allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall’art. 41, secondo comma, Cost., all’utilità sociale. (Precedenti: S. 171/2022 - mass. 44916; S. 150/2022 - mass. 45005; S. 151/2018 - mass. 40000; S. 47/2018 - mass. 39973; S. 16/2017 - mass. 39249; S. 56/2015 - mass. 38312).

Massima n. 46293

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 TFUE, l’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv. La disposizione censurata dalla Corte costituzionale, quale giudice a quo, nel corso del giudizio iscritto al n. 20 reg. ric. 2023, con ordinanza n. 35 del 2024 – in forza dell’evidente rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto alla decisione del ricorso sull’art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023 impugnato dal Governo – non consente il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese, così bloccando per un tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni, stante la perdurante inoperatività del suddetto archivio informatico. La configurazione della disposizione censurata – non incidendo sul presente giudizio il decreto n. 203 del 2024, che definisce le modalità di attivazione dell’anzidetto registro informatico, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa in ragione della sua struttura, a prescindere dalle evenienze di fatto e dalle circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione – consente all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente bloccando, con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico. Se, dunque, la disposizione censurata è stata ritenuta non irragionevole in una logica “statica”, essa risulta irragionevole e non proporzionata dal punto di vista “dinamico”, vista la netta contraddittorietà intrinseca tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere, di realizzare in breve tempo una mappatura delle imprese titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di quelle titolari (a mercato fermo) di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC. Ciò, inoltre, danneggiando la popolazione anziana e fragile, compromettendo le esigenze di accesso a una mobilità veloce e recando danno al turismo e all’immagine internazionale dell’Italia. Parimenti, essa ha consentito e consente all’autorità amministrativa di erigere una indebita barriera all’entrata, precludendo la concorrenza per il mercato, in un settore già da tempo caratterizzato da una inadeguata apertura all’ingresso di nuovi soggetti. Infine, è violata anche la libertà di stabilimento senza che sia ravvisabile un proporzionato motivo di interesse generale a sua giustificazione. (Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 8/2024 - mass. 45947; S. 195/2022 - mass. 45011; S. 7/2021 - mass. 43554; S. 56/2020 - mass. 42162).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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