Corte costituzionale

Sentenza n. 134/2024

Corte cost., sent. 18 luglio 2024, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/2024
Data di deposito
18 luglio 2024
Data di decisione
4 giugno 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 356 del 30 novembre 2000
  • art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 46207

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal TAR Lazio, sez. prima quater, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, nella parte in cui non prevede che l’indennità di impiego operativo attribuita dall’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato (NOCS) si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto. È, in primo luogo, da escludere la disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS, in quanto le posizioni a raffronto risultano eterogenee sia in ragione della natura, non del tutto coincidente, delle competenze assegnate ai rispettivi reparti, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative. Benché il NOCS svolga attività affini a quelle di competenza dei Reparti antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di finanza (ATPI) e del Gruppo intervento speciale dell’Arma dei carabinieri, occorre tuttavia considerare che il GIS, oltre ad operare come unità speciale di polizia, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS). Ed è in forza di tale duplice ruolo che il GIS, a differenza del NOCS, è qualificato anche come reparto incursore. Né sussiste la denunciata violazione dell’art. 3 Cost. in riferimento al diverso trattamento tra i dirigenti del NOCS e i dipendenti dello stesso nucleo privi di qualifica dirigenziale, dovendosi escludere la comparabilità delle due categorie professionali in ragione della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico. La categoria dei dirigenti pubblici, compresi quelli delle Forze di polizia, è infatti inquadrata in una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile; ciò anche in consonanza con la regola generale della onnicomprensività della retribuzione, tipica della dirigenza pubblica. Parimenti non fondata è la questione sollevata in riferimento all’art. 36 Cost., in quanto l’indennità di impiego per gli operatori del NOCS costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale della Polizia di Stato in servizio presso detto reparto, così che non può costituire oggetto di scrutinio di proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, dovendo detta verifica investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso e non i singoli elementi che lo compongono, né le sole prestazioni accessorie. (Precedenti: S. 73/2024 - mass. 46124; S. 200/2023 - mass. 45860; S. 108/2023 - mass. 45555; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075; S. 27/2022 - mass. 44596; S. 71/2021 - mass. 43829; S. 236/2017; S. 164/1994 - mass. 20280).

Massima n. 46208

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. prima quater in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, nella parte in cui non prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, l’indennità di impiego di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 spetti anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS). La questione, sollevata in via subordinata rispetto a quella avente ad oggetto l’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, nella parte in cui non prevede che l’indennità suddetta si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto del NOCS, non tiene conto, in primo luogo, che le posizioni dei NOCS e dei GIS risultano eterogenee sia in ragione della natura delle competenze assegnate, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative. Né sussiste disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e i dipendenti dello stesso nucleo privi di qualifica dirigenziale, dovendosi escludere la comparabilità delle due categorie professionali in ragione della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075; S. 236/2017 - mass. 42146).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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