Corte costituzionale

Sentenza n. 122/2024

Corte cost., sent. 4 luglio 2024, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/2024
Data di deposito
4 luglio 2024
Data di decisione
21 maggio 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 151 del 2 ottobre 2008
  • legge n. 186 del 28 novembre 2008
  • art. 2, comma 21, legge n. 94 del 15 luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 46323

Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità, la rilevanza postula l’applicabilità della disposizione censurata nel giudizio principale e non si identifica nell’utilità concreta che una pronuncia di accoglimento può apportare alle parti. È sufficiente che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale incida sul percorso argomentativo che il rimettente è chiamato a compiere, quand’anche il tenore della decisione non muti. La valutazione di tali presupposti è demandata al giudice a quo e si sottrae al sindacato di questa Corte, ove sia suffragata da una motivazione non implausibile. (Precedenti: S. 25/2024 - mass. 46001; S. 174/2019).

Massima n. 46324

In riferimento alla solidarietà della Repubblica per le persone colpite negli affetti più cari da episodi di mafia o terrorismo, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare criteri selettivi appropriati, al fine di salvaguardare un impiego oculato delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, pietra angolare di quel patto tra lo Stato e i cittadini che le misure di sostegno intervengono a rinsaldare. La connotazione solidaristica delle prestazioni, pur se estranee alla garanzia delle condizioni minime di sussistenza, impone scelte rispettose della parità di trattamento e coerenti con la ratio ispiratrice della disciplina di favore prevista dalla legge. Nella delimitazione della platea dei beneficiari, il legislatore ben può enucleare presunzioni assolute di indegnità, purché siano corroborate da massime d’esperienza plausibili e rispecchino l’id quod plerumque accidit.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, anche intrinseca, disparità di trattamento e del diritto di difesa, l’art. 2-quinquies, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 151 del 2008, come conv., nel testo modificato dall’art. 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Napoli, che esclude dai benefici delle vittime della criminalità organizzata chi ha legami familiari con i soggetti colpiti da una misura di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965, ovvero nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione della stessa o per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., pur se persegue la finalità legittima di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare, è sproporzionata. Da un lato, la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza, che impongono una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale e una penetrante verifica giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge, con un rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario. Dall’altro lato, la condizione ostativa, nella sua assolutezza, si configura come uno stigma per l’appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita; in questo modo, impedisce sia di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare i benefici che lo Stato accorda, sia di restituire alla collettività un quadro circostanziato, senza imbrigliare nella rigidità delle presunzioni assolute la ricchezza, multiforme e contraddittoria, del reale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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