Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2024
Corte cost., sent. 4 luglio 2024, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2024
- Data di deposito
- 4 luglio 2024
- Data di decisione
- 21 maggio 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, decreto legislativo n. 158 del 27 dicembre 2019
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 8 del 18 gennaio 2021
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 30 del 26 novembre 2021
Parametri
- art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 42, comma 12, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 46313
Il difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi del giudizio a quo determina l’inammissibilità delle questioni quando tale difetto sia palese e rilevabile ictu oculi. In particolare, solo la sussistenza di un macroscopico difetto di legittimazione del giudice a quo può condurre all’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata. (Precedenti: S. 16/2023 - mass. 45339; S. 168/2020 - mass. 42592; S. 128/2019; S. 269/2016 - mass. 39347).
Massima n. 46314
L’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale esprime il principio dell’ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio di legittimità costituzionale ritualmente promosso; la rilevanza della questione deve essere, pertanto, valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, quand’anche costituiti dall’estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti. (Precedenti: S. 270/2020 - mass. 42912; S. 244/2020 - mass. 43111; S. 85/2020 - mass. 43538; O. 96/2018 - mass. 41312).
Massima n. 46315
Le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza riservata e separata rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica. Tali fonti sono pertanto idonee a introdurre una disciplina innovativa nel rispetto, tuttavia, dei principi costituzionali e del limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale. (Precedenti: S. 9/2024 - mass. 45952; S. 316/2004 - mass. 28807; S. 353/2001 - mass. 26598; S. 160/1985 - mass. 10946; S. 212/1984 - mass. 9644).La Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale proprio in considerazione della speciale procedura prevista per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali, per fugare zone d’ombra nel controllo di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 138/2019 - mass. 42392; S. 196/2018 - mass. 40372).
Massima n. 46316
La possibilità di ripianare il disavanzo regionale in un arco superiore al ciclo ordinario di bilancio lede i principi dell’obbligo di copertura della spesa, dell’equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria, permettendo di ampliare la capacità di spesa della regione e provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata, con conseguente necessità di manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. Una disciplina valevole per una sola regione si pone, inoltre, in contrasto con l’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, regola generale prevista dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell’equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica. (Precedente: S. 9/2024 - mass. 45953).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio di equilibrio e di sana gestione finanziaria del bilancio nonché degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 che – nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, applicato ratione temporis – prevede, per la Regione Siciliana, la possibilità di ripianare in dieci anni il disavanzo emerso nel 2018 e quella di sospendere per il 2021 il ripiano della quota annuale, rinviandone il recupero al 2022. La disposizione di attuazione statutaria censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021, consente alla Regione di beneficiare di un indebito ampliamento della capacità di spesa. La stessa, inoltre, non reca alcun riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto che non includono, tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione, quelle della contabilità e della disciplina del bilancio. Rispetto a quanto previsto dalla disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 9 del 2024, inoltre, l’art. 7 non solo consente il ripiano del disavanzo in un arco decennale, in deroga all’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, ma permette anche di sospendere per il 2021 il recupero delle quote di disavanzo: ciò aggrava la situazione finanziaria della Regione dal momento che, anziché intraprendere un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne favorisce l’espansione, riducendo – fino ad azzerare per il 2021 – l’onere restitutorio sottoscritto in precedenza con il piano di rientro).
Massima n. 46317
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio dell’obbligo di copertura della spesa, dell’equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria, l’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021, che ha rideterminato integralmente il previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, recependo le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente ratione temporis, sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo. La disposizione regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, contrastando con la regola generale dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, comporta un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione e provoca, così, un peggioramento del già precario equilibrio finanziario, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri. In presenza di difficoltà nel risanamento dell’ente strutturalmente deficitario, il recupero del disavanzo non può essere ulteriormente procrastinato, dovendosi, per converso, porre in essere azioni indispensabili ad incentivare il buon andamento dei servizi e pratiche di amministrazione ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività, anche per evitare gravose eredità per i futuri amministrati; ciò che dispiega effetti negativi sull’equilibrio della finanza pubblica allargata, in quanto i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede euro unitaria e sovranazionale. (Precedenti: S. 9/2024 - mass. 45954; S. 84/2023 - mass. 45465; S. 235/2021 - mass. 44218; S. 18/2019 - mass. 42076; S. 231/2017 - mass. 41851; S. 80/2017 - mass. 41271).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), applicato ratione temporis;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023).
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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