Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2024

Corte cost., sent. 8 febbraio 2024, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2024
Data di deposito
8 febbraio 2024
Data di decisione
11 gennaio 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:12

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45977

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., dal Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Palermo, sez. sesta civile, degli artt. 55 e 61 cod. antimafia, nella parte in cui, successivamente alla confisca definitiva, prevede che i creditori possano soddisfarsi nell’ambito del piano di pagamento predisposto dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’evocato parametro dell’art. 102 Cost. non è pertinente rispetto alle censure sollevate, in quanto l’effettività della tutela giurisdizionale non viene posta in dubbio neppure dalla stessa ordinanza di rimessione. Con riguardo, poi, all’art. 24 Cost., la questione sollevata in ordine all’art. 61 cod. antimafia, che prevede un procedimento speciale di liquidazione a seguito della definitività della confisca di prevenzione, non è rilevante, in quanto la disposizione non è applicabile nel giudizio a quo ; in ordine all’art. 55 cod. antimafia, invece, l’ordinanza presenta una motivazione insufficiente e perplessa quanto alla non manifesta infondatezza. Il rimettente si limita a richiamare il principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale include anche l’esecuzione forzata; tuttavia, non considera che il procedimento di prevenzione di cui all’art. 55 cod. antimafia non presuppone l’insolvenza del prevenuto, bensì la sua pericolosità, sicché vi è la diversa esigenza di verificare se, per i crediti coinvolti nella procedura di prevenzione, sussistano le condizioni perché la confisca non li pregiudichi e, quindi, possano essere soddisfatti – attraendo, in caso, anche i crediti prededucibili. Così facendo, il rimettente non sviluppa la sua censura focalizzandola sul procedimento di espropriazione forzata in corso, che è quello oggetto della sua cognizione dell’azione di opposizione all’esecuzione, ma devia verso il procedimento di liquidazione nella confisca di prevenzione, il quale non è rilevante nel giudizio principale. ( Precedenti: S. 225/2023 - mass. 45883; S. 209/2023 - mass. 45849; S. 159/2023 - mass. 45663; S. 108/2023 - mass. 45533; S. 248/2022- mass. 45204; S. 140/2022- mass. 44837; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 128/2021- mass. 43960; S. 123/2021- mass. 43987; S. 522/2002; S. 321/1998 - mass. 24090 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale ordinario di Palermo, sezione sesta civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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