Corte costituzionale
Sentenza n. 116/2024
Corte cost., sent. 2 luglio 2024, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/2024
- Data di deposito
- 2 luglio 2024
- Data di decisione
- 5 giugno 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:116
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46303
Il principio di offensività opera su due piani distinti. Da un lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”); nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto sotto il presidio di questa Corte. Dall’altro lato, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”). (Precedenti: S. 28/2024 - mass. 46019; S. 225/2008 - mass. 32614; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 519/2000; S. 263/2000).Il rispetto del principio di offensività (nullum crimen sine iniuria), desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., comporta che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di legalità, consistano, altresì, in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo. (Precedente: S. 354/2002 - mass. 27220).Affinché il principio di offensività possa ritenersi rispettato, occorre che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit. (Precedenti: S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 225/2008 - mass. 32613; S. 333/1991 - mass. 17540).Il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato e non connessi alla condotta, perché così si introdurrebbe una responsabilità penale c.d. d’autore, che si pone in aperta violazione del principio di offensività. (Precedenti: S. 249/2010 - mass. 34820; S. 263/2000 - mass. 25484; S. 370/1996; S. 360/1995 - mass. 22565; S. 14/1971 - mass. 5396; S. 110/1968).Le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela. (Precedente: S. 211/2022 - mass. 45138).
Massima n. 46310
Le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall’autorità amministrativa, sia se adottate dall’autorità giudiziaria, presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal codice antimafia e l’attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura per la sicurezza pubblica.Non è compatibile con il principio di offensività l’incriminazione dello “status” di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta su una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta, in assenza della violazione di una specifica prescrizione che sia ricollegabile alla condizione soggettiva di destinatario della misura di prevenzione personale.Imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all’autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. L’indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse non è, in quest’ottica, che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato.
Massima n. 46311
Non ogni inadempimento di obblighi generici e indeterminati può essere posto a carico dei destinatari delle misure di prevenzione, ma soltanto quello che si sostanzia in violazioni di specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. (Precedente: S. 99/2020 - mass. 42519).Tra gli obiettivi specifici dell’applicazione delle misure di prevenzione, vi è quello di garantire l’attuazione della necessaria vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, anche attraverso la previsione di limitazioni della libertà di circolazione. (Precedenti: S. 211/2022; S. 24/2019 - mass. 42485-42486-42487-42489).
Massima n. 46312
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e offensività, di cui agli artt. 3 e 25 Cost., l’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all’applicazione della misura di prevenzione. La disposizione censurata dal Tribunale di Nuoro configura una inammissibile responsabilità penale d’autore e non si giustifica sotto il profilo del principio di uguaglianza. Mentre, infatti, prevede come reato la condotta del prevenuto per guida senza patente, senza distinguere se la sospensione o la revoca di quest’ultima sia ricollegabile non già alla misura di prevenzione, ma alla violazione di norme del codice della strada (segnatamente, dei limiti di tasso alcolemico), qualifica come mero illecito amministrativo la stessa condotta posta in essere da altri soggetti (salvo il caso della recidiva nel biennio). Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 cod. antimafia, per effetto della riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale prevista dalla disposizione censurata, si riespande quella dell’art. 116, comma 15, cod. strada, non più derogato dalla prima in parte qua – trovando quindi applicazione l’ordinaria sanzione amministrativa, salva l’ipotesi della recidiva nel biennio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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