Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2024
Corte cost., sent. 1° luglio 2024, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2024
- Data di deposito
- 1° luglio 2024
- Data di decisione
- 9 maggio 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- PROSPERETTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 46262
Il legislatore gode di ampia discrezionalità con riguardo alla fissazione di termini per l’esercizio di singoli diritti. (Precedenti: S. 32/2024 - mass. 45994; S. 54/2019 - mass. 41865; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 234/2008 - mass. 32634).
Massima n. 46263
L’istituto della prescrizione presuppone l’inerzia di chi è titolare della pretesa risarcitoria, il che implica la sussistenza di un interesse attuale dell’avente diritto a farla valere.La disciplina della decorrenza del termine di prescrizione per esercitare il diritto al risarcimento del danno pone un problema di bilanciamento fra due contrapposti interessi. Da un lato, vi è quello del danneggiante a far valere l’eccezione di prescrizione che, con il decorso del tempo, unito all’inerzia della controparte, lo libera dall’eventuale vincolo obbligatorio, sollevandolo dall’onere di una difesa che, a distanza di tempo, può dimostrarsi non agevole; simile interesse, di natura privatistica, spinge verso un dies a quo oggettivo e certo, ma si collega, al contempo, anche all’esigenza pubblicistica di assicurare la certezza del diritto. Dall’altro lato, sussiste l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento senza subire l’effetto preclusivo della prescrizione, se non a fronte di una propria inerzia: simile esigenza invoca, viceversa, un dies a quo correlato alla possibilità “di fatto” di far valere il diritto, e cioè alla conoscibilità del danno e del nesso di causalità. I contrapposti interessi non si compongono agevolmente, tant’è che sia in ordinamenti di altri Paesi, sia in quello nazionale (artt. 125 e 126, cod. consumo; art. 94, comma 9, t.u. finanza) si prospetta la combinazione di due termini, spesso variamente qualificati (decadenza o prescrizione). Al di fuori di tale ipotesi è, viceversa, inevitabile che, con la previsione di un unico termine, l’individuazione del dies a quo si sposti, a seconda dei casi, maggiormente a favore dell’uno o dell’altro interesse.
Massima n. 46264
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, sez. quindicesima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dell’art. 15, comma 3, del d.l.gs. n. 39 del 2010, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento, anziché dalla obiettiva conoscibilità o conoscenza del danno. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui il dies a quo indicato per le azioni risarcitorie nei confronti dei revisori deve identificarsi sempre in quello in cui il danno diviene oggettivamente conoscibile, non potendosi ragionevolmente essere differenziato con quanto stabilito per amministratori e sindaci, da un lato, non trova riscontro nel dato testuale delle disposizioni codicistiche che regolano la prescrizione delle varie azioni risarcitorie nei confronti di questi ultimi; dall’altro lato, dà per acquisita un’opzione ermeneutica che, nell’ambito degli illeciti societari, non è assurta al rango di diritto vivente. In una simile situazione di incertezza, le norme sulla prescrizione delle corrispondenti azioni di responsabilità di amministratori e sindaci costituiscono un tertium comparationis del tutto precario e non adeguato a uno scrutinio incentrato sulla irragionevole disparità di trattamento.
Massima n. 46265
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, quindicesima sez. civile, in riferimento agli artt. 3 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, e 24 Cost., dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui individua nel momento del deposito della relazione di revisione il dies a quo per far valere le pretese creditorie relative alle specifiche azioni di responsabilità nei confronti dei revisori, facendo così decorrere il termine di prescrizione prima che il danno risarcibile si produca e diventi conoscibile. La disposizione censurata, oltre ad allinearsi alla durata del termine di prescrizione stabilita per le azioni derivanti dai rapporti sociali (art. 2949, primo comma, cod. civ.), va interpretata distinguendo fra le pretese della società che ha conferito l’incarico di revisione e quelle di soci o di terzi. Nel primo caso, il tipo di responsabilità che grava sul revisore – solidalmente responsabile, con gli amministratori, anche là dove il suo contributo al danno cagionato sia stato minimo – rende meritevole di particolare attenzione il suo interesse a non doversi difendere a distanza di diversi anni, a causa dell’inerzia del danneggiato; né è apprezzabile il rischio di una condotta dolosa del revisore, in quanto in tale ipotesi può trovare applicazione una delle cause di sospensione della decorrenza del termine (in particolare, l’art. 2941, primo comma, numero 8, cod. civ.). Nel secondo caso, il deposito di una relazione di revisione erronea o scorretta può ingenerare un affidamento solo potenzialmente idoneo a sviare la libertà negoziale, cosicché il dies a quo non può retrocedere a un momento antecedente lo stesso perfezionamento del fatto illecito, cui testualmente fa riferimento l’art. 2947 cod. civ.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, e all'art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.
F.to:
Giulio PROSPERETTI, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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