Corte costituzionale
Sentenza n. 114/2024
Corte cost., sent. 1° luglio 2024, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/2024
- Data di deposito
- 1° luglio 2024
- Data di decisione
- 5 giugno 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, bis, decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021
- legge n. 215 del 17 dicembre 2021
Parametri
Massime
Massima n. 46260
La garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall’art. 24 Cost. comprende la fase dell’esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giudiziale.Il vulnus all’art. 24 Cost. si ravvisa qualora il legislatore abbia operato una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell’attuazione di un preesistente diritto. Si può escludere l’illegittimità costituzionale di disposizioni di carattere processuale che incidano sui giudizi esecutivi pendenti soltanto in presenza di disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, sia pure per una via diversa dalla esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione delle ragioni fatte valere nelle procedure impedite. (Precedenti: S. 159/2023; S. 140/2022 - mass. 44837; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 186/2013 - mass. 37216; S. 277/2012 - mass. 36751-36752; S. 364/2007 - mass. 31759; S. 522/2002; S. 321/1998).
Massima n. 46261
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., l’art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 169 del 2022, come conv., che ha posto fino al 31 dicembre 2023 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria e stabilito, per lo stesso tempo, l’inefficacia dei pignoramenti già attuati. La disposizione censurata dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, pur senza incidere sui crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro ha comunque svuotato di effettività, anche se per poco più di un anno e per motivi eccezionali, i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti delle amministrazioni sanitarie e ha inciso significativamente sui giudizi esecutivi pendenti, senza stabilire un vincolo di destinazione sulla liquidità generata in favore della Regione Calabria (a beneficio dei creditori muniti di titolo) e senza aver fornito percorsi di tutela alternativa (tanto più necessari nel caso di specie, in cui la situazione di improcedibilità o di improseguibilità delle procedure esecutive, nonché di inefficacia dei pignoramenti si è protratta – salvo alcune finestre conseguenti alle pronunce di questa Corte – per più di tre anni), finendo per subordinare il pagamento dei fornitori a eventuali e discrezionali determinazioni amministrative. Il legislatore ha così creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento delle posizioni processuali delle parti, esentando quella pubblica dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria. (Precedenti: S. 228/2022 - mass. 45143; S. 168/2021 - mass. 44187; O. 78/2023).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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