Corte costituzionale
Sentenza n. 112/2024
Corte cost., sent. 27 giugno 2024, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/2024
- Data di deposito
- 27 giugno 2024
- Data di decisione
- 21 maggio 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 13, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 24, comma 2, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 24, comma 2, legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 24, comma 2, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 46245
La Corte costituzionale può individuare l’oggetto della questione da scrutinare, là dove lo stesso non coincida con la portata letterale del petitum formulato dal rimettente. (Precedente: S. 18/2023 - mass. 45347).Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalità dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto dell’ordinanza di rimessione. (Precedenti: S. 50/2024; S. 215/2023; S. 184/2023; S. 161/2023 – mass. 45733).
Massima n. 46246
L’ordinanza di rimessione deve contenere una sufficiente illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe la violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedente: S. 3/2024 - mass. 45936).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevedono l’applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari, e dall’applicazione di tale sistema – in luogo di quello misto, che avrebbe operato in assenza del riscatto – sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico. Il rimettente non ha illustrato i motivi per i quali la normativa sospettata d’illegittimità costituzionale sarebbe lesiva del principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, anche perché ha omesso di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale secondo cui la garanzia dell’art. 38 Cost. è connessa all’art. 36 Cost., e dunque alla proporzionalità, alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale).
Massima n. 46247
Il principio di neutralizzazione viene applicato, nell’ambito del sistema di computo retributivo del trattamento pensionistico, alla contribuzione accreditata successivamente alla maturazione del diritto alla pensione e sempre con riferimento alla sola retribuzione pensionabile, normalmente percepita nell’ultimo arco temporale – più o meno ampio – antecedente alla data del pensionamento. L’esclusione, per mezzo di tale principio, dal computo della base pensionabile di tali contributi assolve alla funzione di evitare che – ove in tale ultimo periodo lavorativo si siano registrate retribuzioni inferiori rispetto a quelle precedenti e, comunque, non necessarie alla maturazione del diritto alla pensione – il risultato sia pregiudizievole per il pensionando. (Precedente: S. 173/2018 - mass. 40166).Il legislatore ogniqualvolta individui la retribuzione pensionabile sulla base delle ultime retribuzioni, lo fa per favorire il lavoratore, presumendo che nell’ultimo periodo di vita lavorativa questi raggiunga livelli retributivi maggiori, sicché è irragionevole che, per effetto di un intervenuto decremento retributivo, quel meccanismo di calcolo porti a un risultato antitetico al suo fine, ossia alla riduzione della pensione potenzialmente già maturata: a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo non può, infatti, corrispondere una riduzione della pensione acquisita per effetto della precedente contribuzione. (Precedenti: S. 198/2023 - mass. 45834; S. 82/2017 - mass. 40006; S. 264/1994 - mass. 20858).Il principio di neutralizzazione è applicato rispetto alla contribuzione “aggiuntiva”, ossia successiva all’accredito dei contributi minimi necessari al conseguimento del diritto a pensione, a prescindere dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi: se tale contribuzione, infatti, può valere a incrementare la prestazione pensionistica non può compromettere il livello già maturato. (Precedente: S. 433/1999 – mass. 25040).Il principio di neutralizzazione serve a evitare la compromissione della misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore. (Precedente: S. 388/1995 – mass. 22447).Il principio di certezza del diritto deve sempre presidiare il sistema previdenziale. (Precedente: S. 82/2017 – mass. 40006).L’esercizio della facoltà di riscatto può anche non assecondare, per vicende successive, i concreti interessi del riscattante, senza che ciò assurga a vizio d’illegittimità costituzionale delle norme che quegli effetti prevedono. (Precedente: O. 209/1991 - mass. 17246).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui in cui non prevedono l’applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari, e dall’applicazione di tale sistema – in luogo di quello misto, che avrebbe operato in assenza del riscatto – sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico. Nonostante l’approccio del giudice a quo risulti metodologicamente corretto – sollecitando lo stesso una pronuncia additiva, senza provvedere a un’applicazione diretta del principio di neutralizzazione – la richiesta di neutralizzazione si pone al di fuori del perimetro applicativo di tale principio, che opera esclusivamente all’interno del sistema retributivo. Essa, infatti, coinvolge una contribuzione da riscatto, versata in esordio dell’anzianità lavorativa e che si colloca, dunque, al di fuori del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile in base al sistema di computo retributivo applicabile; ma soprattutto, il principio viene invocato non allo scopo di eliminare gli effetti nocivi che il computo di taluni contributi abbia prodotto all’interno del sistema retributivo, ma per ottenere il risultato del “passaggio” da quest’ultimo al sistema misto, il quale si sarebbe applicato, ove il riscatto non fosse stato operato e che, secondo una valutazione ex post, sarebbe stato conveniente per l’assicurato, contrariamente alle aspettative originarie. Tale richiesta si risolve pertanto in una pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata ex post nel momento del pensionamento, in contrasto con il principio della certezza del diritto). (Precedente: S. 224/2022 - mass. 45161).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto» degli artt. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto» degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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