Corte costituzionale
Sentenza n. 107/2024
Corte cost., sent. 18 giugno 2024, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/2024
- Data di deposito
- 18 giugno 2024
- Data di decisione
- 20 marzo 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:107
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46214
Lo scrutinio di costituzionalità della Corte costituzionale va condotto in modo tale da riallineare la parte dispositiva dell'ordinanza di rimessione ai più articolati contenuti della motivazione. (Precedente: S. 176/1992).
Massima n. 46215
Le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione. (Precedente: S. 141/1996 - mass. 22377).L'art. 51 Cost. va ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino. (Precedenti: S. 60/2023 - mass. 45490; S. 277/2011; S. 25/2008; S. 288/2007; S. 141/1996 - mass. 22377; S. 539/1990 - mass. 16699).Dove il diritto all'elettorato passivo vada coniugato con gli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, le cause di incompatibilità alla carica, che del diritto all'elettorato passivo integrano una delle declinazioni, sono costituzionalmente legittime in quanto non introducano differenze nel trattamento tra categorie omogenee di soggetti che siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate al fine perseguito.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 51 Cost., l'art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, limitando, nelle ipotesi indicate, l'accesso ad un ufficio pubblico politico – qual è la partecipazione, quale componente, alla Giunta di un comune –, ed alla nomina ad un ufficio di rappresentanza della municipalità – qual è la nomina a vice sindaco, con conseguente affermazione della relativa causa di incompatibilità –, nel bilanciamento tra la cura dell'imparziale agire della pubblica amministrazione e la tutela del diritto inviolabile all'elettorato, contrasta con i canoni di proporzione e ragionevolezza. La manifesta irragionevolezza di tale disciplina emerge dall'essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento – il vincolo coniugale da cui origina la relazione di affinità – e dalla differenza rispetto alla situazione dell'ex coniuge del sindaco, per il quale la incompatibilità non sussiste).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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