Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/2024
Corte cost., ord. 3 giugno 2024, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/2024
- Data di deposito
- 3 giugno 2024
- Data di decisione
- 9 maggio 2024
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- MODUGNO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 46166
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. seconda civ., in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, come conv., nella parte in cui – prevedendo che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado – si applica anche ai processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Questioni analoghe sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 205 del 2023, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, e non è proposto alcun argomento nuovo che possa indurre a una diversa conclusione. (Precedenti: S. 205/2023 – mass. 45867; S. 36/2016 – mass. 38738).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.
F.to:
Franco MODUGNO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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