Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/2024

Corte cost., ord. 3 giugno 2024, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
97/2024
Data di deposito
3 giugno 2024
Data di decisione
9 maggio 2024
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
MODUGNO
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:97

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • legge n. 134 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 46166

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. seconda civ., in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, come conv., nella parte in cui – prevedendo che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado – si applica anche ai processi in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Questioni analoghe sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 205 del 2023, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, e non è proposto alcun argomento nuovo che possa indurre a una diversa conclusione. (Precedenti: S. 205/2023 – mass. 45867; S. 36/2016 – mass. 38738).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.

F.to:

Franco MODUGNO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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