Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/2024

Corte cost., ord. 7 maggio 2024, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
79/2024
Data di deposito
7 maggio 2024
Data di decisione
16 aprile 2024
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46111

L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 101/2020 - mass. 43427).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, quarto comma, 117, secondo comma, lett. g ed l, Cost. e alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo statuto speciale – dell’art. 9 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che ha esteso agli enti pubblici regionali e alle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane, l’applicazione di una disposizione inerente al reclutamento del personale regionale. La disposizione impugnata, nelle more del giudizio, è stata abrogata dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 23 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che la disposizione impugnata non ha avuto applicazione producendo in giudizio una conforme nota della Ragioneria generale regionale, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione e alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze