Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/2024
Corte cost., ord. 7 maggio 2024, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/2024
- Data di deposito
- 7 maggio 2024
- Data di decisione
- 16 aprile 2024
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge della Regione siciliana n. 2 del 22 febbraio 2023
Parametri
Massime
Massima n. 46111
L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 101/2020 - mass. 43427).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, quarto comma, 117, secondo comma, lett. g ed l, Cost. e alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo statuto speciale – dell’art. 9 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che ha esteso agli enti pubblici regionali e alle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane, l’applicazione di una disposizione inerente al reclutamento del personale regionale. La disposizione impugnata, nelle more del giudizio, è stata abrogata dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 23 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che la disposizione impugnata non ha avuto applicazione producendo in giudizio una conforme nota della Ragioneria generale regionale, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione e alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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