Corte costituzionale
Ordinanza n. 14/2024
Corte cost., ord. 9 febbraio 2024, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 14/2024
- Data di deposito
- 9 febbraio 2024
- Data di decisione
- 24 gennaio 2024
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:14
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45962
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Catania, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624- bis cod. pen. Questioni identiche a quelle sollevate sono state dichiarate non fondate e poi manifestamente infondate dalla sentenza n. 216 del 2019 e dall’ordinanza n. 67 del 2020. Va peraltro ribadita l’opportunità che il legislatore intervenga a rimediare a possibili incongruenze della disciplina in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell’ordine di carcerazione, ma ai quali è riconosciuta la possibilità di accedere alle misure alternative sin dall’inizio dell’esecuzione, con il connesso rischio che la valutazione sulla concessione dei benefici intervenga dopo che la pena sia stata in tutto o in parte già scontata. ( Precedenti: O. 67/2020 - mass. 42632; S. 216/2019 - mass. 41621 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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