Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/2024

Corte cost., ord. 15 luglio 2024, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
127/2024
Data di deposito
15 luglio 2024
Data di decisione
18 giugno 2024
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:127

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46343

L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo – non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (Precedenti: O. 108/2020 - mass. 43446; O. 203/2019 - mass. 42839 - 42840; O. 64/2019 - mass. 40630; O. 191/2018 - mass. 40280; O. 64/2018 - mass. 40056; O. 210/2017 - mass. 39995; O. 185/2013 - mass. 37214). In ordine alla non manifesta infondatezza, i parametri devono essere evocati in maniera non apodittica e generica e devono essere specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità delle questioni proposte. (Precedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 261/2012 - mass. 36733). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Nola in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., dell’art. 176, commi 11 e 21, del d.lgs. n. 285 del 1992, che affidano i compiti di accertare il mancato pagamento del pedaggio autostradale – che può comportare la decurtazione dei punti della patente anche per piccole somme – a un dipendente della concessionaria e non a un pubblico ufficiale, né prevedono l’invio di una raccomandata o di una PEC all’impresa proprietaria del veicolo, che consenta di oblare la sanzione in misura ridotta, entro cinque giorni. L’ordinanza di rimessione, da un lato, non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e delle circostanze in presenza delle quali sarebbero state comminate le sanzioni; dall’altro, è carente sotto il profilo delle argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno della dedotta violazione dei parametri costituzionali, compromettendo irrimediabilmente l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 11 e 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Nola, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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